La bozza del decreto stabilisce i criteri applicativi della nuova misura di pensionamento anticipato
Alla stregua del reddito di cittadinanza (si veda “Reddito di cittadinanza al via dal mese di aprile” dell’8 gennaio 2019), anche la disciplina che regola l’accesso al trattamento pensionistico anticipato “quota 100” ha assunto una sua precisa connotazione nelle disposizioni contenute nella bozza del medesimo decreto legge. Il testo, ha annunciato ieri a Porta a Porta il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sarà approvato nel Consiglio dei Ministri di domani.
Secondo quanto indicato all’art. 14 del provvedimento, l’accesso al trattamento di pensione anticipata in argomento sarà consentito, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e in presenza di un’età anagrafica pari almeno a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (di qui la denominazione “quota 100”), a coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata ex L. 335/95.
Con particolare riferimento al primo requisito, ossia quello dell’età anagrafica, la norma in esame ne dispone il successivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita, così come disciplinati dall’art. 12 del DL 78/2010.
La stessa norma, inoltre, ai fini del conseguimento della “quota 100” concede la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS seguendo le regole del cumulo gratuito dei contributi ex L. 228/2012.
Tuttavia, uno degli aspetti forse più interessanti è costituito dall’incumulabilitàdell’assegno pensionistico con altri redditi da lavoro.
Infatti, come riportato testualmente nella bozza di decreto, la pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ossia 67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasione, nel limite di complessivi 5.000 euro lordi annui.
Per quanto concerne invece le tempistiche di accesso alla pensione “quota 100”, la disposizione contenuta nel decreto attuativo prevede in termini generali, per coloro che hanno maturato i requisiti necessari entro il 31 gennaio 2018, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Invece, per coloro che maturano i requisiti di accesso a partire dal 1° gennaio 2019, il diritto al pensionamento anticipato scatta trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Va tuttavia precisato che tali tempistiche sono per lo più valide per la generalità dei lavoratori del settore privato, mentre per coloro che operano nel pubblico impiego il decreto attuativo prevede termini diversi, soprattutto per l’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
In estrema sintesi, i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 31 marzo 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio prossimo, mentre laddove i requisiti maturino dal 1° aprile 2019, il diritto al trattamento pensionistico decorre trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
In ogni caso, la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Sempre con riferimento all’accesso al trattamento pensionistico “quota 100” per i pubblici dipendenti, va altresì ricordato come l’art. 23 del decreto attuativo preveda per loro il differimento dell’erogazione dell’indennità di fine servizio (TFR/TFS) al momento in cui gli stessi avrebbero maturato i requisiti secondo le previsioni ex art. 24 del DL 201/2011 (legge Fornero).
Sempre collegata alla disciplina del pensionamento anticipato in argomento, risulta interessante la previsione indicata all’art. 22 della bozza di decreto laddove, con la finalità di favorire il ricambio generazionale nelle aziende e le esigenze di innovazione nelle organizzazioni, si prevede l’erogazione da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali di un assegno straordinario per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione “quota 100” nei tre anni successivi.
Tuttavia, tale assegno straordinario potrà essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei quali è stabilito il numero di lavoratori che accedono a tale prestazione nel rispetto dei limiti occupazionali.