Deve essere trasmesso entro il 30 aprile 2019 unitamente all’attestazione della grave e comprovata difficoltà economica
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato ieri sul proprio sito internet il modello per poter aderire al c.d. “saldo e stralcio” delle cartelle, previsto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 184 e ss. della L. 145/2018). Con tale disposizione è stata introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati. Il modello è denominato “SA-ST” e deve essere presentato entro il 30 aprile 2019. Tale modello può anche essere ritirato presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il modello “SA-ST” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di versare in gravi difficoltà economiche, in quanto lo stralcio dei debiti è previsto solo per le persone fisiche con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (art. 14-ter della L. n. 3/2012) e consente di pagare le cartelle di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:
– il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500 euro;
– il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
– il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro.
La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72. Dall’analisi del modello sembrerebbe possibile definire i carichi affidati all’Agente per la riscossione derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 e all’art. 54-bis del DPR 633/72, quindi l’ambito applicativo sembrerebbe più ampio.
Nel modello il contribuente dovrà indicare le cartelle o gli avvisi per i quali intenda avvalersi del “saldo e stralcio”. Inoltre, dovrà attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e, a tal fine, dovrà riportare i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalare qual è l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare o allegare, in caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.
Con il modello, inoltre, il contribuente dichiarerà se intende pagare l’importo dovuto per la definizione agevolata in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in cinque rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021). In caso di pagamento rateale è prevista l’applicazione dell’interesse in misura pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. Il modello prevede anche la possibilità per il contribuente di optare per un numero di rate diverso (da 2 a 4).
Il modello SA-ST deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 a mezzo PEC, insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente. Al riguardo, l’elenco delle PEC è riportato nel modello ed è anche pubblicato sul sito dell’Agenzia. In alternativa, il modello può essere consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Secondo quanto indicato nel comunicato stampa che ha reso nota la pubblicazione del modello, eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno pubblicate sul portale www.agenzaientrateriscossione.gov.it.
Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente la liquidazione degli importi dovuti oppure il diniego in caso di mancanza dei requisiti per accedere alla definizione. Ricorrendo tale circostanza, la domanda sarà considerata in automatico una richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL 119/2018 (c.d. rottamazione-ter).