Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 119/2018, che consente di evitare la svalutazione in base al valore di mercato
La L. 17 dicembre 2018 n. 136, di conversione del DL 119/2018 (c.d. decreto fiscale), pubblicata in Gazzetta Ufficiale ieri e in vigore da oggi, prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.
La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
La disposizione ricalca quella introdotta dal DL 185/2008 conv. L. 2/2009 (c.d. “decreto anti-crisi”) per l’esercizio 2008, in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza che aveva interessato i mercati finanziari, e successivamente prorogata fino all’esercizio 2012.
A tal riguardo, l’OIC aveva fornito chiarimenti mediante il documento interpretativo n. 3.
Pare utile evidenziare che la valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante è disciplinata, in via ordinaria, dall’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., ai sensi del quale “i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto …, calcolato secondo il numero 1) [cioè con il criterio del costo ammortizzato, nda], ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore”.
In linea generale, quindi, qualora il valore di iscrizione in bilancio dei titoli in esame ecceda il valore di mercato, la svalutazione assume carattere automatico e prescinde, diversamente da quanto accade per le attività di corrispondente natura iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, da una valutazione degli amministratori in merito alla durevolezza della perdita di valore.
La legge di conversione del DL 119/2018 prevede l’inserimento, all’interno del decreto, dell’art. 20-quater, che consente di derogare a tale criterio di valutazione.
In particolare, il comma 1 stabilisce che “i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (…) possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole”.
La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
La disposizione riveste carattere transitorio, applicandosi con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, in riferimento all’esercizio 2018, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
La deroga potrà, peraltro, essere estesa, con decreto del MEF, agli esercizi successivi, “in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”.
I commi 2 e 3 dell’art. 20-quater disciplinano, poi, l’applicazione del regime derogatorio alle imprese del settore assicurativo, prevedendo un apposito potere regolamentare in capo all’IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.
Più in particolare, è previsto che, per le imprese di cui all’art. 91 comma 2 del DLgs. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), le modalità attuative delle disposizioni in esame sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative.
Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
Inoltre, le imprese assicurative che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.