Approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del decreto fiscale che estende il periodo di attenuazione delle sanzioni

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 119/2018, ieri, da parte della Camera, per il 2019 sono escluse dalla certificazione mediante fattura elettronica le operazioni i cui dati sono oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria (TS).
Si tratta delle prestazioni eseguite dai soggetti di cui all’art. 3 comma 3 del Dlgs. 175/2014 e al DM 1° settembre 2016, tra i quali sono annoverati gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le “parafarmacie”, le ASL, le aziende ospedaliere, le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN, nonché gli iscritti agli albi degli psicologi, degli infermieri e dei veterinari.

L’esonero introdotto dal DL 119/2018, convertito in legge, concerne evidentemente:
– le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, oltre che l’obbligo di trasmissione dei relativi dati al Sistema TS;
– le operazioni che non richiedono l’emissione della fattura ex art. 22 del DPR 633/72 (es. farmacie), se però tale documento è richiesto dal cliente;
– i soggetti del settore sanitario che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis del DPR 633/72 (es. prestazioni assistenziali rese da ONLUS), se la fattura è richiesta dal cliente.
Peraltro, su quest’ultimo punto, la ris. Agenzia delle Entrate n. 7/2018 aveva precisato che, pur in presenza della dispensa per operazioni esenti, la richiesta del documento da parte del cliente determina l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS.

Per le operazioni i cui dati fiscalmente rilevanti sono trasmessi al Sistema tessera sanitaria, si ritiene comunque ammessa l’emissione della fattura elettronica, su base facoltativa.
Potrebbe, infatti, essere preferibile a livello operativo, per i soggetti che sono anche tenuti a emettere fattura relative a operazioni i cui dati non sono inviati al Sistema TS (ad esempio, con riferimento a consulenze o a docenze per corsi di formazione), emettere fattura elettronica per la generalità delle prestazioni effettuate, trasmettendo all’Agenzia i relativi dati senza separarli dagli altri.

Oltretutto, i soggetti in questione – esonerati dall’invio delle fatture elettroniche sul fronte delle operazioni attive – restano vincolati al rispetto degli obblighi di conservazione elettronica delle fatture ricevute (in formato elettronico), non essendo ravvisabili le stesse motivazioni che esentano invece “minimi” e “forfetari” dagli obblighi di conservazione (essenzialmente le ridotte dimensioni che giustificano la deroga agli obblighi IVA ex art. 282della direttiva 2006/112/CE).
In ragione di ciò, anche coloro che non emetteranno nel 2019 fatture elettroniche saranno tenuti a comunicare ai propri fornitori l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) al quale destinare le e-fatture o a recuperare le stesse nell’apposita area sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Fra i soggetti esonerati dalla fattura elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, novellato dal DL 119/2018, convertito ieri, sono state incluse, in via permanente, anche le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che non hanno conseguito proventi superiori a 65.000 euro nel periodo precedente (si veda “Esonero dalla e-fattura per le ASD e ricavi flessibili per gli ETS” del 4 dicembre 2018).

Come precisato da Assonime, nella circolare n. 26 diffusa ieri, in ragione del richiamo operato dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, i soggetti esonerati dall’emissione di fattura in formato elettronico saranno altresì esonerati, dal 1° gennaio 2019 dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Con la conversione in legge del DL 119/2018 è stato esteso il periodo di attenuazione delle sanzioni in caso di tardiva emissione delle fatture, previsto dall’art. 10 del decreto, in base al quale:
– non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo di riferimento;
– le sanzioni suddette sono ridotte dell’80%, a condizione che la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo successivo.

I soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica mensile potranno, infatti, beneficiare dell’azzeramento o della riduzione al 20% delle sanzioni sino al 30 settembre2019.