Dal 18 dicembre possibile aderire al servizio per la gestione della fatturazione elettronica

Di Luca BILANCINI

È ai “nastri di partenza” la piattaforma per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche che il CNDCEC metterà a disposizione dei propri iscritti e dei loro clienti. Il 18 dicembre, infatti, i commercialisti riceveranno all’indirizzo di posta elettronica certificata il link per fornire le proprie credenziali e accedere al portale. Ad autenticazione effettuata gli utenti otterranno il codice destinatario che potranno utilizzare quale indirizzo telematico a cui far recapitare le e-fatture dal SdI.

Oltre alla possibilità di gestire il ciclo attivo e passivo, per sé e per i clienti dello studio, sarà offerto, a richiesta, un servizio che consentirà di procedere alla conservazione a norma non solo delle fatture elettroniche, ma anche di altri documenti, come libri, registri, prospetti paga, note spese, ecc.
Queste, in sintesi, le principali caratteristiche del portale di categoria, presentato ieri dal CNDCEC e denominato “Hub B2B”.

Come anticipato, la piattaforma è riservata, in prima istanza ai commercialisti, i quali potranno consentirne l’uso ai propri clienti. In sostanza, una volta autenticato, il professionista potrà inserire i dati dei clienti abilitati a operare all’interno del portale. Mentre il primo disporrà di una password “master” con la quale sarà consentito l’accesso al proprio profilo e a quello della clientela di studio, il cliente “ospite” disporrà di una password per accedere esclusivamente alla propria area.

La generazione delle fatture elettroniche potrà avvenire direttamente tramite la piattaforma, benché sia consentito comunque l’upload di documenti in formato xml precedentemente generati tramite altri programmi. “Hub B2B”, dopo la convalida e l’apposizione della firma digitale sul file (comunque facoltativa per le fatture elettroniche fra privati), procederà alla trasmissione al Sistema di Interscambio.
Nel corso della presentazione è stato rilevato come, rispetto ai servizi proposti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, la piattaforma del CNDCEC consenta da un lato di memorizzare le tipologie di prodotti dei clienti, evitando che tali dati vengano inseriti manualmente a ogni nuova emissione e, dall’altro, di non avere limiti in ordine all’inserimento dei dati riferiti ai DDT nell’ambito della fatturazione differita.

Quanto al ciclo passivo, la piattaforma potrà anche ricevere le fatture dal SdI, laddove si utilizzi, quale indirizzo telematico, il codice destinatario attribuito; sia lo studio che il cliente avranno poi facoltà di scaricare in maniera massiva le fatture ricevute allo scopo di importarle nel proprio gestionale.

A tal proposito, nel corso dell’evento è stato sottolineato come il sistema permetta una potenziale interoperabilità con qualsiasi software, in considerazione del formato standard delle fatture. Andrà però verificata con le singole software house l’eventuale esistenza di costi aggiuntivi per l’importazione dei documenti.

Sono molte le funzionalità supplementari attivabili, su opzione, per i singoli clienti di studio.
Oltre, come detto, alla conservazione a norma di tutte le fatture e di altri documenti amministrativi e fiscali, “Hub B2B” può consentire, fra l’altro, a titolo esemplificativo: lo smistamento delle fatture passive agli uffici interni competenti, la notifica del ricevimento fatture attraverso apposita e-mail e il controllo e la gestione delle utenze (c.d. “fatture ripetitive”).

La presentazione della piattaforma è stata l’occasione per un breve excursus in ordine alle possibili ulteriori novità emerse nell’ambito del forum nazionale sulla fatturazione elettronica tenutosi alcuni giorni or sono.
In particolare sono state sottolineate le difficoltà tecniche connesse all’adeguamento dei software a seguito delle modifiche apportate all’art. 21 del DPR 633/72 da parte dell’art. 11del DL 119/2018. Dal 1° luglio 2019, infatti, le fatture potranno essere emesse entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione e, in tal caso, occorrerà inserire nel documento la data di effettuazione se diversa da quella di emissione/trasmissione.

Nell’ottica di semplificare la procedura, è stata suggerita la proposta di conservare l’indicazione in fattura, all’interno del campo “Data”, del momento di effettuazione dell’operazione, in considerazione del fatto che l’emissione sarebbe comunque attestata dal giorno in cui il documento è stato trasmesso al SdI. La soluzione consentirebbe di evitare le modifiche ai tracciati, ma necessiterebbe, verosimilmente, del parere favorevole dell’Unione europea; potrebbe ravvisarsi, infatti, una difformità rispetto al contenuto dell’art. 226 della direttiva 2006/112/CE, che impone di indicare, all’interno del documento, la “data di emissione della fattura”.