Il termine annuale ha una dimensione solo amministrativa

Di Caterina MONTELEONE

Gli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97 disciplinano il procedimento di contestazione delle sanzioni amministrative, in applicazione dei quali:
– se la sanzione non è collegata al tributo si applica la procedura prevista dall’art. 16 del DLgs. 472/97;
– per l’irrogazione congiunta all’accertamento del maggior tributo, trova applicazione l’art. 17 del DLgs. 472/97.

Secondo quanto previsto dall’art. 16 del DLgs. 472/97, l’Ufficio prima di irrogare una sanzione relativa a violazioni che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo deve notificare al contribuente apposito atto di contestazione.
Il contribuente che riceva tale atto, entro il termine per il ricorso potrà:
– definire la pretesa con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata;
– presentare un atto di deduzioni difensive, esponendo le ragioni per le quali ritiene non dovute le sanzioni contestate;
– procedere con apposito ricorso.

Nel caso in cui il contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso, depositi una memoria, secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 5 del DLgs. 472/97 non potrà presentare il ricorso. Tale preclusione si applica, in caso di coobbligati in solido, a tutti i coobbligati, con la conseguenza che la presentazione tempestiva della memoria da parte di uno dei soggetti destinatari del provvedimento inibisce l’impugnazione immediata e l’eventuale ricorso proposto verrà dichiarato improcedibile.

A seguito della presentazione della memoria viene instaurato un “contraddittorio” con l’Ufficio in forza del quale il contribuente potrà esporre le ragioni per le quali ritiene illegittima l’irrogazione delle sanzioni e l’Ufficio dovrà valutare le argomentazioni dal medesimo addotte. Al termine, l’Ufficio potrà irrogare le sanzioni e, ove ritenga di accogliere in parte le argomentazioni difensive del contribuente, ridurrà l’importo delle sanzioni irrogate. Conseguentemente alla presentazione della memoria, se l’Ufficio ritenga comunque di procedere con l’irrogazione delle sanzioni, dovrà esporre le motivazioni anche in considerazione delle argomentazioni difensive esposte, per non rischiare di incorrere in una pronuncia di illegittimità in caso di impugnazione dell’atto da parte del contribuente.

Il successivo comma 7 limita la durata del contraddittorio laddove prevede che “quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente decida di presentare una memoria, il contraddittorio instaurato dovrà avere una durata non superiore ad un anno. Il termine individuato è indubbiamente un termine amministrativo, in quanto finalizzato a garantire lo svolgimento del “contraddittorio” ed in particolare a concedere un periodo nel quale l’Ufficio deve valutare le argomentazioni difensive del contribuente per decidere se rilevano ai fini del successivo atto di irrogazione delle sanzioni.

Trattandosi di termine amministrativo (e non processuale) si ritiene che a tale termine non si applichi la sospensione feriale. Tale conclusione deriva dal tenore letterale della norma che disciplina la sospensione feriale, la quale limita l’applicabilità della sospensione ai “termini processuali”, laddove l’art. 1 della legge n. 742/1969 afferma che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Pertanto, ove l’Ufficio dovesse notificare l’atto di irrogazione delle sanzioni oltre il termine annuale, (erroneamente) ritenendo applicabile la sospensione feriale, il contribuente dovrebbe eccepire la tardività dell’atto per violazione delle disposizioni richiamate.
A conferma della correttezza di detta conclusione, pur non essendo a conoscenza di pronunce giurisprudenziali o chiarimenti amministrativi in materia, si ritiene che il termine in analisi non sia diverso da quello previsto per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, quindi quelle che il contribuente può depositare nei 60 giorni successivi alla notifica del processo verbale di constatazione e che impediscono all’Ufficio di notificare l’avviso di accertamento per un periodo di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione.

In entrambi i casi, viene previsto un termine finalizzato al contraddittorio. Non vi è motivo per considerare “amministrativo” il termine per il deposito delle memorie previste dall’art. 12 comma 7 della L. 212/2000 e “processuale” il termine disciplinato dall’art. 16 comma 7 del DLgs. 472/97.