Per le fatture emesse nel 2018 resta il limite di 30 euro
A decorrere dall’anno di imposta 2019, i soggetti passivi IVA che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti, relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro, potranno godere della riduzione di due anni dei termini di accertamento.
In tale ipotesi, il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti, ordinariamente previsto dagli art. 57 comma 1 del DPR 633/72 e art. 43 comma 1 del DPR 600/73, risulterebbe essere il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per l’anno di imposta 2019, ad esempio, il termine per le notifiche scadrebbe il 31 dicembre 2023.
La deroga di cui trattasi è stabilita dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, come risultante dalle modifiche di cui all’art. 1 comma 909 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
La disposizione, ai sensi del successivo comma 916, “si applica alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019”. Per le fatture emesse nel 2018, continuano invece ad applicarsi i precedenti limiti per la tracciabilità dei pagamenti (30 euro, come stabilito dal DM 4 agosto 2016) nonché le ulteriori agevolazioni, oltre ai minori termini per l’accertamento, quali i rimborsi IVA prioritari (precedente formulazione dell’art. 3 del DLgs. 127/2015).
Quest’ultimo aspetto è stato, peraltro, chiarito nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018.
Per quanto riguarda il 2019, le modalità operative di applicazione della riduzione dei termini di accertamento devono ancora essere definite da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
È bene ricordare che il decreto emanato per la previgente disposizione (DM 4 agosto 2016), ai fini della riduzione dei termini di accertamento, conteneva ulteriori prescrizioni quali:
– la limitazione del beneficio ai soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;
– l’obbligo di comunicare, per ciascun periodo d’imposta, nella dichiarazione dei redditi annuale l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (nel quadro RS, per il modello REDDITI 2018), con conseguente inefficacia della riduzione dei termini in caso di mancata comunicazione;
– l’esclusione dall’agevolazione, per ciascun periodo d’imposta, nei confronti dei soggetti passivi che abbiano effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli individuati dal decreto stesso (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità).
Tra gli altri aspetti che dovranno essere definiti in via attuativa vi è l’esatta individuazione dei soggetti che potranno godere della riduzione dei termini di accertamento.
Stante il non chiarissimo rinvio dell’art. 3 del DLgs. 127/2015 al precedente articolo 1, andrà specificato se saranno ammessi tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia oppure se (come vorrebbe la ratio del DLgs. 127/2015) sarà indispensabile emettere “esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”.
Attualmente, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 esclude espressamente il beneficio per i soggetti IVA che svolgono anche attività di commercio al minuto, in quanto le relative operazioni, non essendo in linea generale documentate mediante fattura, non vengono veicolate tramite il Sistema di Interscambio.
Per tali soggetti, il beneficio può applicarsi soltanto a condizione che, nell’anno di riferimento, oltre ad aver garantito la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro, gli stessi si siano avvalsi del regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 (nel testo previgente alle modifiche del DL 119/2018, c.d. “decreto fiscale”). Soltanto in questo caso, infatti, grazie all’utilizzo dei Registratori Telematici, anche i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nel commercio al dettaglio possono considerarsi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2020, invece, tale ulteriore requisito previsto per i commercianti al minuto verrà eliminato per effetto dell’art. 17 comma 2 lett. a) del DL 119/2018. Infatti, a partire dal 2020, il regime opzionale verrà superato e la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi diverranno obbligatorie per la generalità dei commercianti al minuto.