Il curatore deve richiedere l’autorizzazione alla definizione agevolata e al pagamento in prededuzione dei relativi importi
L’art. 3 del DL 119/2018, ai commi 15 e 18, nelle more della conversione in legge, ha introdotto la possibilità di usufruire della definizione agevolata, quanto alle sanzioni e agli interessi di mora, dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1°gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, anche se rientranti in un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero in una procedura concorsuale e/o di composizione negoziale della crisi d’impresa.
Al comma 18, in particolare, si stabilisce che “alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
L’adesione alla definizione agevolata presuppone una valutazione compiuta dagli organi preposti alla procedura, al fine di non compromettere le ragioni di soddisfazione degli altri creditori concorsuali.
In ordine all’ammissibilità della rottamazione in pendenza del fallimento, si registra l’orientamento espresso da Equitalia, in sede di risposta ai quesiti formulati dai dottori commercialisti e degli esperti contabili, in occasione della definizione agevolata ex art. 6del DL 193/2016 (c.d. rottamazione-bis), ove il disposto di cui al comma 13 conteneva una formulazione sostanzialmente coincidente con il nuovo art. 3 comma 18 del DL 119/2018. In tale sede, Equitalia, al quesito n. 19 – ove veniva chiesta conferma della possibilità che il curatore accedesse alla rottamazione di ruoli iscritti nello stato passivo già approvato – fornì risposta positiva, confermando, inoltre, che il curatore fallimentare, preventivamente autorizzato dal giudice delegato e con il parere favorevole del comitato dei creditori, è investito della legittimazione alla presentazione della richiesta di adesione.
Può, dunque, ritenersi che le medesime conclusioni si applichino anche alla nuova procedura di rottamazione-ter.
Sotto il profilo procedurale, si pone, tuttavia, il dubbio di come operare nel caso in cui il credito, avente i requisiti per accedere alla definizione agevolata di cui al DL 119/2018 (c.d. rottamazione-ter), sia già stato integralmente – a titolo di imposte, sanzioni e interessi – ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento. A quanto è dato conoscere per le procedure concorsuali, non risultano ancora chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione finanziaria, né la modulistica ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la presentazione della domanda di accesso alla definizione contiene indicazioni specifiche.
La dichiarazione di volere aderire alla definizione agevolata dopo la formazione dello stato passivo del fallimento può essere assimilata a un atto di transazione, ex art. 35 del RD 267/42, tra la procedura concorsuale e il creditore, con l’effetto che il curatore, pertanto, dovrà:
– informare previamente il giudice delegato, dimostrando la convenienza dell’operazione per il fallimento (comma 3);
– richiedere l’autorizzazione al comitato dei creditori (comma 1), formulando le proprie conclusioni, anche sulla convenienza dell’operazione, che – nel caso di definizione agevolata – coinciderebbe con l’abbattimento dell’ammontare complessivo del credito per sanzioni e interessi.
In caso di ottenimento della richiesta autorizzazione, il curatore sarà, inoltre, tenuto a formulare un’istanza ai sensi dell’art. 111-bis comma 3 del RD 267/1942, in quanto l’applicazione del citato art. 3 comma 18 del DL 119/2018 comporterebbe il pagamento di un credito di natura prededucibile al di fuori del piano di riparto.
La disciplina concorsuale stabilisce, infatti, che i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di questi crediti: il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Con il perfezionamento della rottamazione, infine, il curatore dovrà presentare al giudice delegato l’istanza per la modifica dello stato passivo esecutivo, relativamente al credito originariamente ammesso come concorsuale e, poi, “trasformato” in prededucibile per effetto del perfezionamento della definizione agevolata di cui all’art. 3 comma 18 del DL 119/2018.