L’innalzamento della deducibilità, contenuto nel Ddl. di bilancio, è dal 20% al 40% per gli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo

Di Arianna ZENI

Nel testo del Ddl. di bilancio per l’anno 2019 approvato dalla Camera e che ora passerà al Senato sono previste, tra le altre, disposizioni riguardanti l’IMU e la TASI.
Modificando l’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011 verrebbe disposto l’innalzamento dal 20% al 40% della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019), l’IMU degli immobili strumentali potrebbe essere deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40% (allo stesso modo, sarebbe deducibile nella misura del 40% l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento).

L’agevolazione IMU prevista per le abitazioni concesse in comodato ai parenti che le utilizzano come abitazione principale, inoltre, verrebbe estesa anche al coniuge del comodatario deceduto se ci sono figli minori.
Al riguardo si ricorda che il comma 3 dell’art. 13 del DL 201/2011 prevede la riduzione del 50%della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche la TASI considerato che la base imponibile è la stessa), per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.

Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ad esempio, se il padre (comodante) concede in comodato al proprio figlio (comodatario) un’abitazione sita nel Comune di Milano, il padre (soggetto passivo dell’IMU) non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile da lui adibito ad abitazione principale (la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica) nello stesso Comune di Milano.
Quindi, a decorrere dal 2016, la riduzione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta.

Variando poi il comma 28 dell’art. 1 della L. 208/2015 sarebbe prorogata anche per gli anni 2019 e 2020 la maggiorazione della TASI introdotta dal comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 nella misura dello 0,8 per mille.
Quindi, anche per gli anni 2019 e 2020 i Comuni potranno mantenere, con espressa deliberazione comunale, la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per il 2015.
Non risulta invece prorogato il c.d. “blocco degli aumenti dei tributi locali” contenuto nel comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 che è stato esteso fino all’anno 2018 dalle leggi di bilancio.