Per il conferimento della delega all’intermediario non rileva l’anno di presentazione del modello
Nell’ambito delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, ampio spazio è stato attribuito alle questioni inerenti le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei relativi servizi. Il provvedimento Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018 n. 291241 prevede che l’attivazione delle deleghe sia subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega”.
Nell’ultimo aggiornamento delle FAQ, in data 5 dicembre, è stato precisato, in particolare, che, nel caso in cui un soggetto passivo abbia presentato più dichiarazioni IVA 2017, i dati di riscontro, necessari affinché l’intermediario possa utilizzare il servizio massivo o puntuale per l’attivazione della delega, possono riferirsi a uno qualsiasi dei modelli presentati “indipendentemente dall’anno in cui è stata effettuata la trasmissione”.
La precisazione dell’Amministrazione finanziaria, pur non aderente al tenore letterale del provvedimento, consentirebbe, quindi, di fornire, eventualmente, all’intermediario i dati relativi all’ultima dichiarazione integrativa trasmessa, anche se la presentazione è avvenuta nel medesimo anno del conferimento della delega.
Ulteriori chiarimenti forniti dalle risposte dell’Agenzia hanno riguardato il registro delledeleghe. È stato precisato, in particolare, come l’introduzione di una nuova procedura che rende possibile la comunicazione telematica per l’attivazione della delega ricalchi sostanzialmente il procedimento attualmente in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata.
La tenuta del registro rientra, quindi, “nel sistema di garanzie previsto a tutela del delegante”, con la finalità di assicurare che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della richiesta dell’attivazione.
Il registro, che può essere tenuto con qualsiasi modalità, è richiesto dal provv. n. 291241/2018 nei casi di “invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe” (§ 4.3 del provv. n. 291241/2018) e di “invio tramite PEC del file firmato digitalmente” (§ 4.8), e deve contenere:
– numero progressivo e data della delega (o revoca);
– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
– estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega (o revoca).
Con riferimento ai moduli che l’intermediario avesse già acquisito dai clienti prima del 5 novembre 2018, giorno in cui sono stati approvati i nuovi modelli per il conferimento delle deleghe, l’Agenzia fa presente che l’annotazione nel registro cronologico può avvenire in tale data, con la precisazione che si tratta di deleghe conferite prima del 5 novembre.
Fra le risposte pubblicate è presente anche un chiarimento in ordine alla corretta procedurada adottare nel caso di presentazione del modello di conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica con il servizio di invio “massivo” o “puntuale”. Tale procedura deve prevedere:
– l’acquisizione, da parte dell’intermediario, del modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati, senza necessità che la firma sia autenticata;
– l’invio (massivo o puntuale) dei dati per attivare la delega, con l’indicazione degli elementi essenziali per l’attivazione delle deleghe, contenuti al § 6.1. del provv. n. 291241/2018 (servizi oggetto della delega, data di scadenza della delega, data di conferimento e numero della delega, tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore, dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l’intermediario dichiara di avere ricevuto specifica delega in relazione ai servizi specificati nell’elenco, elementi di riscontro relativi alla dichiarazione IVA);
– conservazione dei moduli acquisiti insieme alla copia del documento di identità del delegante;
– istituzione del registro cronologico.
Un altro interessante chiarimento contenuto nelle risposte pubblicate lo scorso 28 novembre e aggiornate il 5 dicembre concerne il fatto che la delega per la consultazione del cassetto fiscale risulta essere indipendente rispetto a quella per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Pertanto, il conferimento o la revoca di una delle due non ha alcuna influenza sull’altra.