Il Ddl. di conversione del decreto fiscale che passa all’esame della Camera prevede anche la proroga del reverse charge per i cellulari sino al 2022
Saranno esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA obbligati all’invio del dati al Sistema tessera sanitaria (TS), limitatamente ai soli dati trasmessi.
Questo e altri correttivi alla disciplina della fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi sono stati definiti dal Senato, con l’approvazione del Ddl. di conversione del DL 119/2018, che passa quindi ora all’esame della Camera. La conversione in legge dovrà essere ultimata entro il 22 dicembre 2018.
Per quanto riguarda l’esonero dalla trasmissione delle fatture, le cui informazioni sono già oggetto di comunicazione al Sistema TS, si tratta di una replica dell’esclusione già oggi prevista (almeno parzialmente) per il c.d. “spesometro”, in ossequio al principio espresso dall’art. 6 comma 4 della L. 212/2000 tale per cui l’Amministrazione non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso. I soggetti che potranno beneficiare dell’esonero sono individuati dall’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 (ad esempio, gli iscritti all’albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private) e dal DM 1° settembre 2016 (tra cui, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari).
Una disposizione riguarda poi gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità(telecomunicazioni e gestione dei rifiuti), individuando specifiche regole tecniche per le fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali prima del 1° gennaio 2005.
In merito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche ricevute, offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi di SOGEI, viene stabilito che la stessa SOGEI non potrà avvalersi di soggetti terzi per rendere il suddetto servizio, così da eliminare uno dei possibili profili di incompatibilità con il Regolamento Ue n. 679/2016 in tema di privacy palesati dal Garante per la protezione dei dati personali.
Nella prospettiva dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene inoltre prevista la possibilità, per i soggetti del settore sanitario, di trasmettere la totalità dei dati relativi ai corrispettivi giornalieridirettamente al Sistema tessera sanitaria.
Ferma restando l’emanazione di un decreto attuativo dei Ministeri competenti e la necessità di audire il Garante per la privacy, quanto descritto consentirà a coloro che effettuano operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione (ad esempio, i farmacisti) di coniugare l’obbligo di comunicazione dei dati al Sistema TS con gli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 per gli altri operatori).
In coerenza col fatto che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi andrà a sostituire gli obblighi di registrazione ex art. 24 del DPR 633/72, un’ulteriore modifica inserita in sede di conversione in legge del DL 119/2018 introduce la possibilità di conservazione del registrodei corrispettivi esclusivamente in formato elettronico. Ciò in conformità a quanto già contemplato, dall’art. 19-octies comma 6 del DL 148/2017, per la conservazione dei registri IVA degli acquisti e delle vendite.
Sul punto va, oltretutto, ricordato che l’Agenzia delle Entrate (con i chiarimenti di Telefisco 2018), in applicazione del principio del favor rei, ha sostenuto la non sanzionabilità dei soggetti passivi che avessero conservato i registri IVA in forma esclusivamente elettronica prima della data di entrata in vigore del DL 148/2017. Ciò che rileva, difatti, ai fini del controllo, è la stampa e aggiornamento degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica.
Infine, è stabilita la proroga del reverse charge, sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop e di altri prodotti elettronici, nonché per le operazioni del settore energetico (trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori).
La possibilità di estendere il reverse charge per questi settori specifici, oltre il termine del 31 dicembre 2018 fissato dal vigente art. 17 comma 8 del DPR 633/72, discende dalla recente approvazione della direttiva 2018/1695/UE che ha rinnovato la deroga di cui all’art. 199-bisdella direttiva 2006/112/CE.