Le nuove norme decorrono, nella generalità dei casi, dal periodo di imposta 2019
Ieri, 28 novembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che recepisce la direttiva antielusione 2016/1164/UE (c.d. direttiva “ATAD”).
Il testo si compone di 15 articoli, nell’ambito dei quali i principali interventi riguardano la disciplina della deducibilità degli interessi passivi, il regime delle società controllate estere (CFC), la disciplina dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti a regime fiscale privilegiato, nonché la ridefinizione della nozione di “intermediari finanziari”, la quale esplica effetti anche in ambito IRAP.
Sono altresì previste alcune modifiche al trattamento fiscale del trasferimento della residenza all’estero (c.d. exit tax) e del trasferimento della residenza fiscale in Italia, oltre all’introduzione di apposite disposizioni riguardanti il disallineamento da ibridi.
Le nuove norme si applicano, nella generalità dei casi, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (vale a dire, dal periodo di imposta 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare); a tale regola fanno eccezione la disciplina del disallineamento da ibridi, applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 o dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, e le disposizioni in materia di intermediari finanziari, applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, fatta salva la previsione di apposite clausole di salvaguardia per i comportamenti pregressi.
In merito al contenuto, il testo definitivo recepisce solo in parte le indicazioni contenute nei pareri rilasciati dalle Commissioni competenti di Camere e Senato sullo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare l’8 agosto 2018.
Nel dettaglio, per quanto riguarda gli interessi passivi, è previsto che anche gli interessi capitalizzati scontino le limitazioni basate sull’ammontare degli interessi attivi e del ROL di cui all’art. 96 del TUIR; non è stata quindi recepita la proposta di esclusione dalle suddette limitazioni avanzata dalla Commissione Finanze della Camera.
È stata, invece, accolta la proposta della Commissione Finanze e Tesoro del Senato riguardante l’estensione della disciplina del nuovo art. 96 del TUIR agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte delle imprese immobiliari di cui all’art. 1 comma 36 della L. 244/2007, superando le indicazioni di alcuni Autori che ne auspicavano l’esclusione.
Conseguentemente è abrogata, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la previsione di non applicabilità dell’art. 96 del TUIR ai suddetti interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca disposta dall’art. 1 comma 36 della L. 244/2007.
Il nuovo decreto legislativo chiarisce inoltre che i proventi e gli oneri derivanti da strumenti finanziari rappresentativi di capitale assumono rilevanza nella misura in cui concorrono, anche parzialmente, alla determinazione della base imponibile.
Con riferimento alla disciplina CFC, è stato chiarito che rientrano tra i c.d. “passive income” non solo le cessioni ma anche gli acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute con valore economico aggiunto scarso o nullo, come determinato ai sensi delle disciplina dei prezzi di trasferimento.
Rimane immutata, rispetto allo schema di decreto, la causa esimente contenuta nel riformulato art. 167 comma 5 del TUIR, che consente di disapplicare la disciplina nel momento in cui si dimostra che la società controllata svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Non è stata quindi introdotta alcuna specifica in merito alla non necessaria compresenza di tutti gli elementi indicati; né è stata disposta la nullità degli atti impositivi non adeguatamente motivati alla luce dei chiarimenti forniti dal soggetto accertato.
Da ultimo, con riferimento alla normativa, contenuta nel nuovo art. 162-bis del TUIR, sugli intermediari finanziari, è stato chiarito l’ambito soggettivo al fine di ricomprendere gli intermediari non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione.