Il Sistema di Interscambio non accetta procedure di rifiuto o contestazione
Il cessionario che abbia ricevuto una fattura per merce mai acquistata non potrà rifiutare il documento o contestarlo tramite il Sistema di Interscambio e potrà agire solamente con mezzi “tradizionali” (lettera, e-mail, telefono, ecc.). Si tratta di una delle risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito.
Fra i chiarimenti di ordine pratico forniti dall’Amministrazione finanziaria alcuni hanno riguardato la compilazione dell’e-fattura. Una problematica molto comune concerne, ad esempio, l’indicazione, all’interno del documento, del numero e della data della dichiarazione d’intento da parte dei fornitori degli esportatori abituali.
Al proposito si suggerisce di utilizzare uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018 lasciano a disposizione dei contribuenti. Se, ad esempio, si utilizza il software stand alone messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il campo può essere selezionato nel menu “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”.
Altra questione riguarda, invece, l’obbligo di emissione (e conseguente trasmissione al SdI) di fatture relative aoperazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. L’Amministrazione finanziaria ricorda che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni dettate dal DPR 633/72, pertanto il soggetto passivo, in tale circostanza, non sarà tenuto a emettere fattura. È stato peraltro sottolineato come le citate specifiche tecniche consentano la generazione di e-fatture “fuori campo IVA”. In tal caso il cedente/prestatore, non indicando IVA nel documento, avrà cura di riportare il codice “N2” (cioè operazioni non soggette) nel campo relativo alla natura della stessa operazione.
L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito quale sarà la sorte dei c.d. “moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali”. Considerata l’adozione obbligatoria della e-fattura, dal 1° gennaio 2019 i predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati soltanto dai soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Nelle risposte alle FAQ è stato poi precisato come gli operatori IVA possano utilizzare, per la trasmissione e/o la ricezione delle fatture elettroniche, anche un indirizzo telematico di un soggetto terzo, senza che sia necessario adottare particolari formalità. Così, ad esempio, per l’invio di una e-fattura si potrà usare una casella PEC che non sia necessariamente quella registrata in INIPEC.
Quanto alla necessità di dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture (si pensi, ai soggetti esonerati che emettono facoltativamente e-fatture), l’Agenzia ha affermato che non sussiste alcun particolare obbligo al riguardo. Inoltre la numerazione dei documenti potrà proseguire ininterrottamente, “a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura”.
Molti dei chiarimenti contenuti nella sezione “Risposte alle domande più frequenti” hanno riguardato i “minimi” e “forfetari”. Atteso che la legge di bilancio 2018 ha abrogato il c.d. “spesometro” di cui all’art. 21 del DL 78/2010, le fatture ricevute da soggetti passivi che rientrano in tali regimi non soggiaceranno più ad alcun obbligo di comunicazione.
Un’importante precisazione interessa i contribuenti di cui all’art. 27 del DL 98/2011 che, nel corso dell’anno, abbiano superato, di oltre il 50%, il limite di 30.000 euro, avendo già emesso, in via facoltativa, una fattura elettronica non soggetta a IVA.
L’Agenzia chiarisce che, in tal caso, deve essere emessa una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’imposta non addebitata nella e-fattura originaria.
Altro chiarimento rilevante ha riguardato il fatto che gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o forfetario potranno decidere di comunicare ai propri fornitori un indirizzo telematico (ad esempio una PEC) per la ricezione del documento.
Nel caso in cui ciò accada, occorrerà porre particolare attenzione alla circostanza che la fattura elettronica ricevuta andrà conservata elettronicamente. Al contrario, secondo l’Agenzia, la fattura potrà essere conservata anche in formato analogico.