Secondo la Cassazione, l’operazione genera una plusvalenza imponibile per destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa
La trasformazione societaria consiste nel mutamento della natura giuridica della società e comporta la modificazione dell’atto costitutivo del soggetto trasformato, senza che si verifichi la nascita di un nuovo soggetto che sostituisce il precedente.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 170 del TUIR prevede che la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento. In sostanza, si tratta di un’operazione che applica la neutralità fiscale e che presuppone la continuità dei valori fiscali relativi ai beni, senza che emergano componenti positivi o negativi del reddito di impresa.
Sull’applicazione di questa disciplina al caso di una società in accomandita sempliceche si trasforma in società semplice, è intervenuta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30228, depositata ieri.
I giudici di legittimità osservano che l’operazione in esame è equiparabile ad un trasferimento a titolo oneroso ai fini delle imposte sui redditi, in quanto la trasformazione comporta l’assunzione di una forma giuridica non compatibile con l’esercizio di un’impresa commerciale e, quindi, con il conseguimento di redditi di impresa. In questo caso, infatti, il patrimonio sociale viene trasferito da un soggetto che può produrre solo redditi di impresa ad un soggetto che, invece, non può essere titolare di tali redditi.
In particolare, secondo l’art. 2249 c.c., non può esercitare attività commerciale e, quindi, non può nemmeno essere titolare di reddito di impresa, con la conseguenza che i beni di una società semplice non possono rientrare tra i beni relativi all’impresa.
Pertanto, rileva la Cassazione, in caso di trasformazione da società commerciale in una società semplice, si verifica:
– la perdita della qualifica di imprenditore (commerciale);
– la fuoriuscita dei beni sociali dalla “sfera di impresa”, risultando questi ultimi destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Per questi motivi, l’operazione risulta produttiva di redditi imponibili per il soggetto che si trasforma ai sensi degli artt. 85, comma 2 e 86, comma 1, lett. c) del TUIR e la plusvalenza risulta costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni al momento della trasformazione ed il costo non ammortizzato dei medesimi.
In altri termini, in caso di trasformazione di società commerciale in società semplice viene meno la neutralità fiscale che caratterizza l’operazione di trasformazione.
Nello stesso senso, si era già espressa la C.M. 15 maggio 1997 n. 137 (§ 15.3), secondo cui, nell’ipotesi di trasformazione in società semplice da società commerciale (di persone o di capitali), si configura una destinazione dei beni per finalità estranee all’impresa, con conseguente emersione dei plusvalori latenti dei cespiti aziendali.
Un altro passaggio molto interessante contenuto nell’ordinanza riguarda la continuità dell’impresa agricola esercitata dalla sas anche dopo la trasformazione in società semplice.
Ad avviso dei giudici, non rileva tale circostanza in quanto i beni della società in accomandita semplice, che applicano il regime del reddito di impresa, mutano regime reddituale a seguito dell’operazione applicando la disciplina sui redditi fondiari (in quanto non più destinati all’esercizio di un’impresa commerciale).
In merito, si segnala che il punto è stato oggetto di interpretazioni anche di portata opposta. Parte della dottrina, infatti, ritiene che tale operazione dovrebbe essere assimilata a quelle disciplinate dall’art. 171 del TUIR e, pertanto, l’emersione dei plusvalori latenti sui cespiti aziendali non dovrebbe verificarsi se essi confluiscono a loro volta nell’azienda (agricola) della società semplice risultante dalla trasformazione.
Altra dottrina, poi, ha ritenuto che dovrebbe comunque conservarsi il principio di neutralità fiscale sancito dall’art. 170 del TUIR qualora la società di partenza avesse esercitato l’opzione per la tassazione su base catastale (ossia, le srl agricole che hanno scelto l’imposizione del reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR).