Non è possibile appurare con certezza quando la violazione è formale

Di Alfio CISSELLO

L’emendamento del Governo al Ddl. di conversione del DL 119/2018, depositato ieri in Commissione Finanze al Senato, propone di abrogare l’art. 9 del DL 119/2018, relativo alla dichiarazione integrativa speciale, che tanto ha fatto discutere specie in merito al computo della doppia soglia prevista (100.000 euro imponibile, unita al 30% del dichiarato).

In sostanza, rimangono così fuori da ogni definizione le violazioni commesse dai contribuenti in relazione alla determinazione dell’imponibile, non sfociate, alla data del 24 ottobre 2018, in processi verbali di constatazione o in avvisi di accertamento.

Premesso tanto, si propone di sostituire l’integrativa speciale con una sanatoria delle “violazioni formali”, potenzialmente molto allettante, visto che si concretizza nel pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta.
Ma, a ben vedere, i contorni della sanatoria sembrano tutt’altro che chiari.

Testualmente, sembra si preveda: “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Si confida su una veloce rimodulazione della confezione normativa: se il testo venisse confermato, darebbe luogo a non pochi problemi interpretativi.
Cosa si intende per violazione formale? Si può, a contrario, dire che la violazione è formale se non è sostanziale, ma a questo punto sarebbe necessario interrogarsi su quando la violazione è sostanziale.

Ma il testo, come riportato, non si limita a richiamare il concetto di violazione formale, sancendo che la definizione opera per le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi”.
Allora, all’evidenza non rientrano le violazioni di dichiarazione infedele, sull’omessa fatturazione, sull’indebita detrazione, o sul tardivo pagamento di tributi.

Per come è scritta la norma, sembrano invece essere attratte nella sanatoria tutte le violazioni inerenti al quadro RW, che non hanno diretta incidenza sulla determinazione della base imponibile. Ma, se così fosse, ci si chiede se sarebbe comunque applicabile la presunzione dell’art. 12 del DL 78/2009 se i possedimenti non dichiarati fossero stati detenuti in Paradisi fiscali.

Rientrano le violazioni relative all’obbligo di comunicazione delle minusvalenze, all’obbligo (per le annualità in cui era in vigore) di indicazione separata dei costi black list, relative all’indicazione dell’esito degli interpelli e così via.
Ma la norma non sembra affatto circoscritta alle violazioni che, in qualche modo, si commettono all’interno del modello dichiarativo.

Ecco che potrebbero essere comprese le sanzioni sul reverse charge, o sull’omessa regolarizzazione del cessionario/committente, sempre che l’atto di contestazione non sia ancora definitivo, e lo stesso dicasi per le violazioni degli intermediari sulla tardiva oppure omessa trasmissione delle dichiarazioni.

Da un lato, molte di queste sanzioni potrebbero essere definite non proprio formali, ma piuttosto sostanziali, dall’altro, è indubbio che, in osservanza al dato emergente dall’emendamento, non incidono sulla base imponibile.
Poco importa che la sanzione sia, come nel caso della omessa regolarizzazione del cessionario, parametrata al tributo (non si tratta di tributo che avrebbe dovuto essere dichiarato o, comunque, pagato dall’autore della violazione).

Ora, ammettendo che, come ben può essere sostenuto in base alla norma, queste violazioni entrino a far parte della sanatoria, ce la si può cavare con appena 200 euro l’anno, dunque si tratta di condono molto allettante.
L’auspicio è che, nella discussione parlamentare, si riformuli l’art. 9 del DL 119/2018 indicando puntualmente le norme sanzionatorie di legge che possono essere sanate con il pagamento dei 200 euro annui, senza alcun riferimento al concetto di violazione formale.

In diritto tributario, trattasi di un concetto che dovrebbe essere colmato dall’interprete. E l’interprete, non può che essere l’Amministrazione finanziaria, cioè la parte che ha interesse ad ottenere il maggior introito possibile.