Regime specifico per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti
La disciplina IVA delle cessioni gratuite di beni effettuate in favore di enti che perseguono fini di solidarietà sociale è stata più volte modificata negli anni, da ultimo ad opera della legge di bilancio 2018.
La prima disposizione “agevolativa” è costituita dall’art. 10 comma 1 n. 12) del DPR 633/72, in virtù del quale sono esenti dall’IVA le cessioni gratuite di beni effettuate sia nei confronti di enti pubblici che nei confronti di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché nei confronti delle ONLUS.
Per completezza, va rammentato che sono comunque escluse dal regime di esenzione, in quanto operazioni fuori campo IVA (art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72), le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercializzazione non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo unitario non superiore a 50 euro, e quelle per le quali non è stata operata la detrazione dell’IVA “a monte”.
Con la modifica normativa in vigore dal 1° gennaio 2018 (art. 18-bis della L. 166/2016), è stato abrogato l’art. 2 comma 2 del DPR 441/97 che obbligava i soggetti passivi IVA a fornire “prova” della destinazione dei beni a fini di solidarietà sociale mediante una serie di adempimenti quali:
– l’emissione del documento di trasporto ex DPR 472/96;
– l’invio agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, da parte del cedente, di una comunicazione scritta, con la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni e il prezzo d’acquisto, da far pervenire almeno cinque giorni prima della consegna dei beni stessi (la comunicazione poteva non essere inviata in caso di beni di costo non superiore a 15.000 euro o facilmente deperibili);
– l’attestazione da parte del cessionario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati del DDT.
Detta prova, richiesta sino al 31 dicembre 2017, era una condizione di applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 12) del DPR 633/72. Ad oggi, non essendo più prevista, il regime di esenzione può essere fatto valere senza essere subordinato a specifici adempimenti. D’altro canto, già la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10991/2016, aveva affermato che, stante la finalità antifrode della norma di cui all’art. 2 comma 2 del DPR 441/97, il regime di esenzione IVA non può essere disconosciuto laddove sia possibile dimostrare, anche in assenza degli adempimenti comunicativi, che la cessione gratuita è stata effettuata nei confronti degli enti di cui all’art. 10 n. 12) del DPR 633/72.
Una diversa e ulteriore disposizione è prevista per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti non più commercializzati di cui alla L. 166/2016. Ai sensi dell’art. 6 comma 15 della L. 133/99, i beni appena citati si considerano distrutti ai fini IVA ove ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici o di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e che promuovono e realizzano attività di interesse generale, anche mediante produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.
Sotto il profilo dei destinatari delle cessioni, dunque, la disposizione è più ampia rispetto a quanto stabilito dal regime di esenzione ex art. 10 comma 1 n. 12) del DPR 633/72.
Inoltre, ai sensi dell’art. 16 della L. 166/2016, la non operatività della presunzione di cessione è subordinata a obblighi documentali specifici rispetto a quelli previsti per provare la distruzione della generalità dei beni aziendali ai sensi del DPR 441/97. Ove, tuttavia, i suddetti adempimenti non siano posti in essere, le cessioni di eccedenze alimentari e di prodotti farmaceutici dovrebbero considerarsi operazioni rilevanti ai fini IVA.
Tra le altre cessioni gratuite di beni per i quali è prevista l’assimilazione alla distruzione si ricorda anche la più specifica previsione per i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, regolamentate dall’art. 54 della L. 342/2000.
È, infine, opportuno completare l’analisi con gli aspetti connessi alla detrazione dell’imposta. Anche sotto questo punto di vista le discipline sin qui descritte risultano differenziate:
– la presunzione di “distruzione” ai fini IVA garantisce il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto o l’importazione dei beni ceduti gratuitamente;
– l’effettuazione di un’operazione esente (art. 10 comma 1 n. 12) del DPR 633/72), con conseguente indetraibilità “specifica” ex art. 19 comma 2 del DPR 633/72, può determinare, per i beni ammortizzabili, l’insorgenza dell’obbligo di rettifica della detrazione operata sull’acquisto o importazione, se non sono ancora decorsi quattro anni da quello di entrata in funzione del bene ceduto.