Il DL 119/2018 sovverte l’ordine dei crediti nelle procedure concorsuali
L’art. 3 del DL 119/2018, ai commi 15 e 18, introduce la possibilità di usufruire della definizione agevolata, quanto alle sanzioni e agli interessi di mora, dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, anche se rientranti in un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero in una procedura concorsuale e/o di composizione negoziale della crisi d’impresa.
Al comma 18, in particolare, si stabilisce che “alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
Ai sensi dell’art. 111 comma 2 del RD 267/42 sono prededucibili i “crediti definiti tali dalla legge” e quelli sorti in occasione o in funzione della procedura.
I crediti dello Stato e degli enti pubblici godono regolarmente di privilegio, ossia del diritto di essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori comuni (costituiscono esempi di privilegi mobiliari i crediti indicati agli artt. 2752 e ss. c.c.).
La norma, che presenta una fattura del tutto simile all’art. 6 comma 13 del DL 193/2016 (rottamazione-bis) condividendone – come si dirà – anche le medesime problematiche, determina una mutazione della natura del credito, da concorsuale a prededucibile.
La ratio di questa modifica potrebbe individuarsi nell’esigenza di rendere compatibile la rottamazione-ter con le procedure concorsuali: in sede di commento all’art. 6 comma 13 del DL 193/2016, ad esempio, si osservò che è insito nella procedura di adesione alla definizione agevolata che il pagamento dei crediti in essa ricompresi avvenga in tempi ridotti, pertanto, senza una modifica della natura del credito, potrebbero sorgere in concreto difficoltà di convivenza delle due procedure.
L’adesione alla definizione agevolata, che avverrà in pendenza della procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi d’impresa ex art. 3 comma 18 del DL 119/2018, presuppone una valutazione compiuta dagli organi preposti alla procedura sulle posizioni dei vari creditori, al fine di non compromettere lo stato passivo definitivo.
In via precauzionale, è necessario valutare caso per caso: il curatore o il liquidatore, prima di aderire, dovrà verificare, ad esempio, di riuscire a pagare, oltre le somme rottamate, anche tutte le altre somme; ovvero, dovrebbe verificare se, a fronte della riduzione dei crediti (complessivi), convenga in concreto ampliare il novero dei crediti prededucibili.
Se le stime di realizzo dell’attivo, ad esempio, fossero inferiori a quelle reali previste nel piano concordatario potrebbe non essere conveniente, in concreto, procedere alla rottamazione.
Da notare, infine, l’assenza per le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa (concordato preventivo; accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bisdel RD 267/42; piano di risanamento stragiudiziale attestato di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/42) di una disposizione analoga a quella prevista all’art. 3 del DL 119/2018, comma 15, prima parte, per il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, che consente, anche in seno alla definizione agevolata dei debiti, “la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità ed i tempi eventualmente previsti nel decreto”.
Si tratterebbe di indagare, quindi, se la mancata riproposizione della disposizione prevista al comma 15 sia frutto di una chiara scelta del legislatore (sintomo della volontà di non rendere falcidiabile il credito per queste procedure), ovvero questa possibilità sia in re ipsa.