Il decreto fiscale consente l’imputazione “a credito” delle fatture relative a ottobre se ricevute entro la data odierna
L’art. 14 del decreto legge 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, permette ai soggetti passivi IVA di computare in detrazione nella liquidazione relativa al mese precedente l’IVA emergente dalle fatture di acquisto ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese, purché l’esigibilità dell’imposta si sia comunque verificata nel mese precedente.
Seppure il decreto non abbia ancora completato l’iter di conversione in legge (da ultimarsi entro il 22 dicembre 2018), le disposizioni sono da considerarsi già efficaci e, per quel che qui interessa, l’art. 14 del decreto, in assenza di un’espressa decorrenza, deve considerarsi applicabile con riferimento alla liquidazione relativa al mese di ottobre 2018 (per i soggetti passivi “mensili”), da effettuarsi entro domani, 16 novembre 2018.
Esemplificando, potrà confluire nella liquidazione del periodo l’IVA detraibile riferita a un acquisto di beni effettuato in ottobre (consegna dei beni il 25 ottobre), con fattura emessa alla data di consegna ma ricevuta (e registrata) dal cessionario solamente nei primi giorni del mese di novembre e, comunque, entro oggi, 15 novembre 2018.
In assenza della nuova disposizione (art. 14 del DL 119/2018, modificativo del DPR 100/98), detta imposta, in quanto riferita a un documento di acquisto pervenuto successivamente al mese di esigibilità (ottobre), non si sarebbe dovuta – quantomeno a livello prudenziale – computare in detrazione nella liquidazione riferita al suddetto mese (in scadenza il 16 novembre), dovendosi attendere la liquidazione successiva (liquidazione riferita al mese di novembre).
Considerando il diverso esempio delle prestazioni di servizi, nella liquidazione in scadenza domani è computata anche l’IVA detraibile emergente dalle fatture che recano una data del mese di ottobre 2018 (ad esempio perché in tale mese è stato pagato il corrispettivo), purché ricevute (e registrate) entro la data odierna.
Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta trimestralmente, sono parimenti applicabili le disposizioni del DL 119/2018, sicché nella liquidazione in scadenza il 16 novembre “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Sulla base di un’interpretazione letterale della norma, dunque, per effetto del rinvio dell’art. 1 comma 1-bis del DPR 100/98 al precedente comma 1, si deve concludere che rientra nella liquidazione in scadenza il 16 novembre la sola IVA detraibile emergente dalle fatture la cui esigibilità si è manifestata nel terzo trimestre 2018 (luglio-settembre), a condizione che il documento sia stato ricevuto (e registrato) entro il 15 ottobre.
Quanto descritto per la liquidazione relativa al mese di ottobre 2018 (in scadenza domani, 16 novembre) sarà replicato per la liquidazione relativa al mese di novembre 2018 (in scadenza il 17 dicembre 2018).
Non potrà, invece, essere computata nella liquidazione di dicembre 2018 (in scadenza il 16 gennaio 2019) l’imposta a credito riferita a operazioni che si considerano effettuate a dicembre giacché l’art. 14 del DL 119/2018 espressamente esclude le fatture riferite a operazioni dell’anno precedente (si veda “Fatture di fine anno con detrazione IVA «rallentata»” del 31 ottobre).
Tra le novità del DL n. 119/2018, relative agli acquisti, ad oggi in vigore e che possono interessare l’operatività delle imprese e dei professionisti, si ricorda che, essendo stato modificato l’art. 25 del DPR 633/72, è abrogata la numerazione progressiva delle fatture passive prevista dalle norme previgenti.