Precludono l’integrativa i questionari e gli inviti a comparire

Di Alfio CISSELLO

La dichiarazione integrativa speciale, disciplinata dall’art. 9 del DL 119/2018, è utilizzabile, fermo restando il rispetto della doppia soglia dei 100.000 euro di imponibile complessivo e del 30% di quanto già dichiarato (salvo dichiarazione originaria con imponibile minore di 100.000 euro o in perdita, nel qual caso si può integrare fino a 30.000 euro), se sussistono i seguenti requisiti:
– il contribuente deve aver presentato le dichiarazioni fiscali per tutti gli anni dal 2013 al 2016;
– la richiesta, quindi l’integrativa, non deve essere presentata “dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo”.

Si badi bene: con riferimento agli atti istruttori e di accesso, non si deve guardare alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), ma alla data in cui viene presentata l’integrativa, i cui modelli non saranno a disposizione sino all’approvazione dei relativi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Dunque, se un contribuente, in questi giorni, riceve un invito a comparire, un questionario, o è destinatario di un accesso non può più fruire dell’integrativa. Lo stesso dicasi per gli atti dell’istruttoria penale-tributaria e, a maggior ragione, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione o di un avviso di accertamento.

Non tutti gli atti notificati al contribuente sono però tali da inibire l’integrativa speciale. Deve infatti trattarsi di atti relativi a violazioni fiscali “relativi all’ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo”.
Allora, non hanno rilevanza, in primo luogo, le cartelle di pagamento e gli avvisi bonariderivanti da liquidazione automatica, essendo inerenti a fattispecie che esulano dall’integrativa in oggetto.

Sugli avvisi bonari e i ruoli formati a seguito di controllo formale, il discorso è più delicato: se, come a nostro avviso sembra corretto, le menzionate violazioni (o quantomeno alcune di queste violazioni, come l’indebita indicazione in dichiarazione di oneri deducibili dal reddito complessivo) rientrano nell’integrativa, allora l’avviso bonario potrebbe avere effetto preclusivo. Il punto necessiterebbe però di maggiori approfondimenti, posto che la soluzione dipende dall’ampiezza che si intende attribuire alla locuzione “qualunque attività di accertamento amministrativo”.

Da come è formulata la norma, sembra che un solo invito a comparire inerente a una potenziale violazione su un anno definibile precluda l’integrativa con riferimento a tutte le annualità e a tutte le imposte.
Si ritiene non ostino all’integrativa le c.d. lettere di compliance, disciplinate dall’art. 1commi da 634 a 636 della L. 190/2014.
Si tratta non di atti istruttori o di verifica, bensì di comunicazioni predisposte “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”.