Rileva l’importo del costo complessivo di esercizio in euro al km determinato dall’ACI

Di Pamela ALBERTI

Nel caso in cui il dipendente (o il titolare di rapporti di collaborazione continuata e continuativa) sia stato autorizzato ad utilizzare, per una specifica trasferta, un proprio automezzo o un veicolo a noleggio, le relative spese di trasporto sono deducibili dal reddito d’impresa per un importo massimo pari, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del TUIR, al costo della percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Pertanto, le spese di trasporto relative ad autoveicoli di proprietà del lavoratore sono deducibili per un importo non superiore al costo di percorrenza, determinato facendo riferimento alle medie dei costi delle suddette autovetture, calcolate dall’Automobile Club Italia (ACI) e pubblicate sul sito www.aci.it.

Come evidenziato nella nota metodologica per il calcolo dei costi chilometrici, questi ultimi includono tutti i costi relativi all’utilizzo dell’autovettura, quindi quelli proporzionali al chilometraggio (es. carburante, pneumatici, riparazione e manutenzione) e quelli fissi (es. tassa automobilistica, assicurazione R.C. auto).

Circa le modalità concrete di utilizzo delle tabelle predisposte dall’ACI, in una nota del 2006, la DRE Friuli Venezia Giulia ha affermato che sono deducibili solo i costi proporzionali e non quelli fissi (ris. DRE Friuli Venezia Giulia 10 ottobre 2006 n. 31579/12). Tesi non convincente in quanto si arriverebbe ad una disparità di trattamento rispetto al veicolo noleggiato, con riferimento al quale non vi è dubbio che tutti i costi sono deducibili (si veda “Auto ai dipendenti a convenienza variabile” del 22 novembre 2010).

La questione relativa alle modalità concrete di utilizzo delle tabelle ACI risulta risolta dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 954/2011.
Secondo tale interpello, che supera l’interpretazione della ris. DRE Friuli Venezia Giulia 10 ottobre 2006 n. 31579/12, “le tariffe sono calcolate sulla scorta della considerazione che più strada viene percorsa in un anno, minore risulta l’ammontare del costo di esercizio complessivo espresso in euro, in quanto i costi fissi annui si ripartiscono su un maggior chilometraggio. Ne consegue che, la suddivisione, secondo le tabelle ACI, del costo d’esercizio nelle due categorie di costi fissi e proporzionali al chilometraggio, nei limiti dei cavalli fiscali previsti dalla norma di riferimento, consente di ricavare, mediante un calcolo elementare (costi fissi/percorrenza media annua + costo proporzionale al km) il costo complessivo sostenuto dal dipendente nell’utilizzo del proprio autoveicolo, in corrispondenza a qualsiasi percorrenza media annua per fini aziendali ed a qualsiasi tipo di autovettura utilizzata. Tutto ciò premesso, la Scrivente ritiene che per costo di percorrenza deducibile quale «indennità chilometrica» rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il «costo complessivo di esercizio in Euro al Km» calcolato dall’ACI comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio”.

Per quanto sopra, ai fini della deducibilità, occorre quindi procedere al calcolo del rimborso spese chilometrico utilizzando come parametro il costo determinato dall’ACI comprensivo dei costi proporzionali e non proporzionali.

Ad esempio, considerando un’autovettura con motore diesel di 20 cavalli fiscali e una percorrenza annua di 15.000 km, con riferimento alle tabelle pubblicate dall’ACI a settembre 2018, il costo ACI complessivo di esercizio è pari a 0,57262 euro al km. Questo è quindi il costo di percorrenza massimo rilevante ai fini della deducibilità in capo all’impresa del rimborso chilometrico.