Bisogna però prestare attenzione: la sospensione non è in tal caso automatica

Di Alfio CISSELLO

L’art. 6 comma 11 del DL 119/2018 stabilisce: “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.
Quindi, si tratta dei termini di impugnazione della sentenza (per l’appello, la revocazione ordinaria o il ricorso per Cassazione) e di riassunzione della lite (si allude al termine di sei mesi previsto dall’art. 63 del DLgs. 546/92).

Tale sospensione riguarda anche le impugnazioni incidentali, quindi, in primis, il termine di sessanta giorni per l’appello incidentale decorrente dalla ricezione dell’appello principale.

Affinché operi la sospensione dei nove mesi, è necessario che il termine scada nello iato temporale compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
Come per le pregresse definizioni, a differenza della sospensione del processo (che presuppone la domanda di parte, su cui si avrà modo di ritornare), la sospensione dei termini è automatica, prescindendo dalla volontà di avvalersi della definizione, e opera anche per l’Agenzia delle Entrate.

Non paiono sussistere dubbi sul fatto che la sospensione non operi per termini diversi da quelli indicati (impugnazioni e riassunzioni), si pensi a quelli per la costituzione in giudizio o per il deposito di documenti e memorie illustrative.
Nulla vieta che il contribuente o la parte pubblica propongano impugnazione durante il periodo di sospensione dei termini: in nessuna norma sembra che ciò possa comprometterne la validità.

Bisogna però precisare che l’art. 6 del DL 119/2018 non è formulato come l’art. 11 del DL 50/2017, relativo all’ultima definizione delle liti. In quell’occasione si poteva definire qualsiasi tipo di lite in cui era parte l’Agenzia delle Entrate, in quanto il beneficio consisteva, a prescindere dalle eventuali sentenze depositate, nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Ora come allora, a prescindere dal fatto che si condivida o meno la tesi seguente (sulla fondatezza della quale, comunque, si nutrono non pochi dubbi), è bene non confidare nella sospensione nei processi su atti di riscossione (si pensi alla classica cartella di pagamento) ove il contribuente, benché abbia censurato il solo ruolo, abbia citato in giudizio unicamente Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per la circ. 28 luglio 2017 n. 22, § 1.1, la definizione, essendo circoscritta alle liti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate (su questo l’art. 6 del DL 119/2018 non si differenza dall’art. 11 del DL 119/2018), non comprende i processi in cui il ricorso è stato notificato solo all’esattore.
Invece, l’art. 6 del DL 119/2018, a differenza del DL 50/2017, è formulato come l’art. 16della L. 289/2002, infatti la definizione è subordinata al fatto che l’impugnazione riguardi “atti impositivi”.

Sono quindi esclusi gli atti liquidatori, anche se il ricorso è stato notificato alla sola Agenzia delle Entrate.
Il tipico caso è la controversia su una cartella di pagamento che riscuote imposte dichiarate ma non versate, o che riscuote somme derivanti da tassazione separata. Diverso potrebbe essere il caso di ruolo formato dopo il controllo formale, in cui si discute sulla spettanza di una detrazione o di un onere deducibile.

Lo stesso problema si pone per gli avvisi di liquidazione emessi per le imposte d’atto, che, in alcuni casi, hanno un valore solo liquidatorio (come l’imposta di successione richiesta mediante avviso in base alla dichiarazione di successione). Non hanno di certo valore liquidatorio gli atti che, nonostante siano denominati avvisi di liquidazione, disconoscono benefici come la prima casa, o riqualificano intere operazioni ai sensi dell’art. 20 del TUR.
In presenza anche di un minimo dubbio sul carattere definibile della lite, è sempre bene ritenere inoperante la sospensione.