La nuova definizione riammette chi ha fruito delle precedenti rottamazioni

Di Caterina MONTELEONE

Con l’approvazione dell’art. 3 del DL 119/2018, in vigore da ieri, 24 ottobre 2018, è confermata la possibilità di definire i ruoli e gli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati dal 2000 al 2017, sia per i contribuenti che non abbiano aderito a precedenti definizioni sia per quei contribuenti che pur avendo aderito alle definizioni dei ruoli disciplinate dall’art. 6 del DL 193/2016 e dall’art. 1 del DL 148/2017, non abbiano perfezionato la procedura, ad esempio per il mancato pagamento integrale degli importi dovuti.
Questi ultimi, con la riapertura dei termini, vengono messi in condizione di poter fruire dei vantaggi riconosciuti dalla rottamazione.

Dalla lettura del testo della norma, risultano confermati alcuni benefici comuni alle definizioni precedenti (in primis lo stralcio delle sanzioni iscritte a ruolo e degli interessi di mora) e, nel contempo, ne sono stati introdotti di ulteriori quali la possibilità di rateizzare il debito in un arco temporale di cinque anni dovendo applicare un interesse sulle rate pari al 2% annuo a decorrere dal 1° agosto 2019.

Interesse che è ulteriormente ridotto allo 0,3% per i contribuenti che avevano aderito alla definizione dell’art. 1 del DL 148/2017 ma non avevano effettuato tutti i pagamenti e in relazione ai quali è stata data la possibilità di aderire alla nuova definizione (si tratta dei debitori ammessi alla seconda rottamazione, con domanda da presentare entro il 15 maggio 2018 che a luglio 2018 hanno pagato le rate scadute a fine 2016, di quelli non ammessi alla prima rottamazione per mancato pagamento delle rate scadute a fine 2016 che hanno pagato le menzionate rate a luglio 2018, e, infine, dei debitori che hanno rottamato i ruoli dei primi nove mesi del 2017). In questo caso, sembrerebbe che l’ulteriore riduzione del tasso di interesse applicato sia un “premio” a fronte dello sbarramento inserito nella norma e relativo alla richiesta di pagare entro il 7 dicembre 2018 le rate scadute e non pagate a luglio, settembre e ottobre 2018.

Inoltre, nella nuova definizione viene prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto utilizzando in compensazione crediti (certi liquidi ed esigibili e non prescritti) per somministrazioni, forniture, appalti e servizi maturati nei confronti della pubblica amministrazione. Infine, come confermato nella Relazione di accompagnamento, è sufficiente il pagamento della prima rata dell’importo dovuto per ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

I contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni e stanno regolarmente pagando le rate hanno un limitato vantaggio a passare alla nuova definizione, potendo solo beneficiare di un maggior tempo per rateizzare gli importi ancora dovuti, oltre che di un tasso di interesse annuo ridotto rispetto a quello originario. Tuttavia, tali vantaggi sono esigui in considerazione del fatto che la percentuale di carico ancora da pagare è ridottarispetto al carico già definito.

Chi non ha pagato, a luglio 2018, le rate scadute al 2016, può accedere senza problemi alla definizione, così come i debitori che hanno aderito alla prima rottamazione e non hanno onorato le rate.

Per manifestare l’interesse alla definizione sarà necessario compilare una domanda su modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel quale il contribuente dovrà indicare sia il numero delle rate per il pagamento che l’esistenza di eventuali contenziosi relativi ai ruoli che intende definire, con l’impegno a rinunciare ai contenziosi medesimi. A fronte di tale impegno, una volta perfezionata la definizione a seguito del pagamento integrale del dovuto, la norma prevede che vengano depositati in giudizio i documenti che attestano i pagamenti eseguiti affinché il giudice possa dichiarare l’estinzione.

La circostanza che il contribuente debba impegnarsi, nella modulistica compilata per manifestare l’interesse alla definizione agevolata, a rinunciare ai contenziosi relativi ai ruoli che intende definire, non significa che il giudice debba dichiarare l’estinzione del contenzioso per rinuncia. Si ritiene più corretta una pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Ciò, ai fini delle spese, risulta in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario della Cassazione (per tutte cfr. Cass. 9 febbraio 2018 n. 3218).