Il decreto fiscale potrebbe prevedere una completa copertura penale e tributaria, con tetto di 30.000 euro per imposta e anno
Nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive iscritte al CONI, l’ultima bozza di decreto fiscale in circolazione prevede un vero e proprio condono (nonostante la titolazione della norma, come emerge dalla bozza, sia “Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti”) che spazia dal momento dichiarativo alla fase contenziosa.
Per le annualità non prescritte (rectius decadute) e non oggetto di accertamenti o liti, è possibile regolarizzare in modo volontario e ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP eventuali violazioni pagando:
– un importo pari al 25% dell’IRES e al 25% dell’IRAP dichiarata e versata per ciascun periodo d’imposta;
– un importo pari a 1.600 euro ai fini IRES e a 1.000 euro ai fini IRAP in caso di dichiarazioni negative, sempre per anno;
– un importo pari, per ogni periodo d’imposta, a 1.600 euro ai fini IRES e a 1.000 euro ai fini IRAP in caso di dichiarazione omessa.
La sanatoria copre, per come è scritto ora il decreto, ogni reato tributario, e mette al riparo da qualsiasi accertamento relativo alle imposte oggetto di regolarizzazione.
Insomma, si tratta di benefici che vanno ben al di là di quelli concessi alla generalità dei contribuenti con l’integrativa speciale.
Non vi sono peraltro limiti derivanti da accessi o indagini a tavolino, a differenza dell’integrativa speciale.
Se c’è già stato l’accertamento, per definire si pagano il 50% delle maggiori imposte accertate e il 5% delle sanzioni e interessi.
Anche in tal caso non ci sono limitazioni di sorta, dunque dovrebbe potersi trattare anche di accertamenti mediante i quali il regime fiscale privilegiato viene disconosciuto.
Sul versante della definizione delle liti pendenti (non è ancora chiaro se possano rientrare quelle pendenti in Cassazione), i benefici, anche in tal caso, sono molto più consistenti rispetto alla definizione ordinaria, che prevede lo sconto del 50% dell’imposta se il contribuente ha vinto in primo grado o dell’80% se ha vinto in secondo grado (negli altri casi sono stralciati i soli interessi e sanzioni).
Bisogna infatti pagare:
– il 40% del valore della lite (quindi delle sole imposte) più il 5% delle sanzioni e interessi, se la causa pende in primo grado;
– il 10% del valore della lite più il 5% delle sanzioni e interessi, se il contribuente, nell’ultima pronuncia non cautelare resa, risulta vincitore;
– il 50% del valore della lite più il 10% delle sanzioni e interessi, se il contribuente, nell’ultima pronuncia resa, risulta soccombente.
Ma per la definizione degli accertamenti e delle liti, c’è uno sbarramento quantitativo: si verifica infatti la preclusione se l’ammontare delle sole imposte in contestazione o accertate, per imposta e per annualità, è superiore a 30.000 euro.
Per come è scritta la norma, sembra che lo sbarramento non ci sia per la dichiarazione integrativa.