L’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 49/2018, si pone in contrasto con alcune pronunce giurisprudenziali

Di Emilio DE SANTIS

L’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 49/2018, riprende quanto contenuto nella circolare 11 maggio 2016 n. 2/DF, § 1.1, e illustra la linea difensiva che l’Amministrazione finanziaria deve tenere nel caso risulti soccombente in un giudizio in cui sia stata contestata la sua costituzione telematica in presenza di un ricorso cartaceo del contribuente.
Non riesce però a pienamente convincere, circa i punti che riguardano i motivi sostanziali del contrasto, a prescindere da quelli inerenti l’interpretazione della norma.

In essa viene annotato che la Suprema Corte si è soffermata solo sulla questione della notifica telematica dell’appello in funzione dell’entrata in vigore del regolamento del processo tributario telematico (PTT), di cui al DM del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 163/2013, che è stato reso operativo in tutta Italia a decorrere dal 15 luglio 2017 – laddove per altre Regioni era stato invece introdotto in date precedenti – sancendo l’“inesistenza” dell’appello effettuata nei processi tributari instaurati prima dell’avvio di quello telematico (per tutte, Cass. nn. 18321/2017 e 17941/2016), per poi osservare che, al di fuori di tale caso, l’orientamento giurisprudenziale fa salvo l’atto che “abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato”, e ciò vale anche per le notificazioni, per le quali non può essere dichiarata la nullità.

Le spiegazioni rese nel documento di prassi in esame in realtà non pare che risolvano le questioni finora sollevate con le eccezioni promosse dai contribuenti e che hanno trovato l’accoglimento da parte di molti giudici del territorio, le quali poggiano – sostanzialmente – sull’obbligo di rispettare la scelta che fa chi introduce il giudizio, il quale così vincola anche la controparte al rispetto della modalità scelta e ciò anche quando l’avvio del processo avvenga in modo cartaceo.

Ciò nonostante – sia ben chiaro – nel processo tributario per ora non vi è obbligo di optare per le modalità telematiche, ma se questa è la scelta fatta dal ricorrente, per legge il giudizio deve così proseguire, laddove nulla viene detto nel caso il processo sia stato avviato con modalità cartacea.
Ad esempio, la C.T. Reg. Toscana, con la sentenza n. 1377/2017, ha dichiarato inammissibile l’appello telematico notificato dall’Agenzia delle Entrate a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea. Secondo i giudici del territorio non è valida “la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz’altro quella sancita dalle norme del c.p.c. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte dal processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività”.

Non mancano anche motivi che si fondano sulla “compressione” del diritto alla difesa, in quanto – diversamente – in caso di costituzione telematica del resistente, il contribuente potrebbe non vedere telematicamente la costituzione con gli atti allegati. E la cancelleria non è obbligata a evadere la richiesta di stampare tali atti o fogli mandati via mail.
Infatti (cfr. C.T. Prov. di Roma n. 11456/7/18), deve essere considerato che “il ricorso è stato introdotto con la modalità cartacea e, quindi, non è stata acquisita dal sistema informatico. Ne consegue che la costituzione telematica della parte convenuta, pur pervenuta alla segreteria, il sistema non l’ha collegata ad alcun fascicolo. Con l’accesso al Sigit sia il contribuente sia il giudice, il fascicolo non lo trovano né possono conoscere la memoria di costituzione della parte convenuta ed eventuale documentazione prodotta”.

Dello stesso avviso anche la C.T. Reg. Lazio n. 3014/16/18, mentre nella direttiva si sostiene che incombe sulla segreteria delle Commissioni un obbligo alla formazione del “fascicolo informatico” ai sensi dell’art. 12 del regolamento e della ricordata circolare n. 2/DF/2016 (§ 14.2), in modo tale che atti e documenti sarebbero tutti consultabili dai giudici tributari e dagli altri soggetti abilitati al SIGIT.

Tutto ciò con buona pace delle opposte argomentazioni prima ricordate, che certo non verranno né abbandonate né modificate, per cui non si vede come evitare il sicuro accrescimento del contenzioso, sia per la doppia e opposta interpretazione normativa – è solo il processo avviato telematicamente che impegna le parti al suo mantenimento o vale anche il contrario? – sia, dal punto di vista sostanziale, per la dirimente rilevanza degli obblighi posti a carico delle segreterie delle Commissioni ai fini dell’accessibilità all’intero fascicolo informatico.