Tramite il canale CIVIS possibile riferire il versamento al mese o trimestre successivo
Nell’ipotesi in cui, in conseguenza di un errore materiale, il versamento dell’IVA periodica sia diverso (ed eccedente) rispetto a quello dell’IVA dovuta per il mese o trimestre di riferimento, detta eccedenza non appare scomputabile nella liquidazione del periodo successivo, come risulta anche dal quadro VP del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioniperiodiche.
Infatti, nell’unico rigo potenzialmente idoneo ad accogliere tale importo (il VP8) può essere indicato solo l’ammontare dell’IVA computata in detrazione risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti che sono stati chiesti a rimborso o in compensazione presentando il modello TR).
Di regola, quindi, l’IVA versata in eccedenza rispetto al dovuto è recuperabile solo:
– in sede di dichiarazione IVA annuale ex art. 30 comma 1 del DPR 633/72, compilando il rigo VL30 campo 3;
– compensando “orizzontalmente” ex art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale con eventuali debiti fiscali o contributivi già a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di imposta nel quale l’ammontare in eccesso è stato versato, salvo sia dovuta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Fermo restando che il tenore dell’art. 30 comma 1 del DPR 633/72 sembra ammettere esclusivamente il recupero dell’imposta in sede di dichiarazione annuale, potrebbe essere adottata una soluzione operativa che consente di non dover attendere l’anno successivo a quello in cui è stato eseguito il versamento eccedente: inviare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di correzione del codice tributo indicato nel modello F24 nel quale è stato effettuato il versamento eccedente, al fine di imputare l’eccedenza di versamento al mese o trimestre successivo.
Già dal 26 ottobre 2015, la richiesta di modifica può essere inviata telematicamente tramite il servizio CIVIS. Una volta effettuato l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) tramite le consuete credenziali, il contribuente può ricercare il versamento da variare, inserire le modifiche e inoltrare la richiesta.
Si consideri il caso del contribuente IVA mensile che eroga più prestazioni a uno stesso cliente ed è remunerato a forfait. Si supponga che, per le prestazioni effettuate nel mese di agosto 2018, egli abbia emesso fattura per un imponibile pari a 4.000 euro, con un’IVA a debito pari a 880 euro.
La fattura è stata emessa lunedì 3 settembre 2018, ma è stata inclusa per errore nella liquidazione IVA del mese di agosto. Ipotizzando che, per tale mese, sussista un’imposta detraibile pari a 50 euro, in data 17 settembre 2018 è stato eseguito il versamento di 830 euro con codice tributo 6008 (“Versamento IVA mensile agosto”). Invece, la liquidazione del mese di agosto avrebbe dovuto evidenziare un credito di 50 euro.
Il 28 settembre 2018 il contribuente emette fattura per i servizi resi in tale mese, per un imponibile sempre pari a 4.000 euro e una conseguente IVA a debito di 880 euro.
Liquidando l’IVA di settembre (con riferimento al quale sussiste, per ipotesi, un’imposta detraibile pari a 60 euro), il contribuente si rende conto dell’errore e, per non attendere il 2019 per recuperare l’eccedenza di versamento, decide di operare come segue.
Innanzitutto, tramite il canale CIVIS, inoltra istanza di correzione del modello F24 inviato lo scorso 17 settembre, chiedendo di correggere il codice tributo 6008 (“Versamento IVA mensile agosto”) con il codice tributo 6009 (“Versamento IVA mensile settembre”) e, quindi, di fatto di imputare al mese di settembre il versamento di 830 euro inizialmente riferito ad agosto.
Ottenuta la conferma dell’avvenuta correzione di tale modello (di solito, entro il giorno successivo a quello di invio della domanda), il contribuente presenta, entro il 16 ottobre 2018, il modello F24, indicando, con codice tributo 6009 (“Versamento IVA mensile settembre”), l’importo di 820,00 euro, di modo che il versamento complessivamente eseguito con riferimento a settembre risulti pari a 1.650 euro (1.760 di IVA a debito, considerate le due fatture emesse a settembre, al netto dell’imposta detraibile pari a 110).
Naturalmente, se si intendesse seguire una strada diversa da quella appena descritta ovvero nel caso in cui la richiesta di correzione del modello F24 inviato a settembre non fosse accolta, per recuperare l’eccedenza di versamento non resterebbe che attendere il 2019, secondo quanto inizialmente precisato.