Restano esclusi i soggetti non direttamente coinvolti nell’appalto pubblico

Di Corinna COSENTINO

Con il documento pubblicato il 27 settembre 2018, CNDCEC e FNC forniscono un quadro riepilogativo delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di fatturazione elettronica nel settore dei subappalti pubblici.
In tale settore l’obbligo di emettere fattura elettronica è stato introdotto in via anticipata, con decorrenza dallo scorso 1° luglio (art. 1 comma 917 della L. 205/2017).

Nello specifico, il nuovo obbligo riguarda “le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica”. La stessa legge di bilancio chiarisce che per “filiera delle imprese” si intende l’insieme dei soggetti destinatari delle normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale.

Il documento di CNDCEC e FNC dedica ampio spazio all’esame dell’ambito soggettivo di applicazione del nuovo obbligo, richiamando, a tal proposito, i numerosi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

La circ. n. 13/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in virtù di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 105 comma 2 del DLgs. 50/2016), sono interessati dalla fatturazione elettronica obbligatoria:
– i titolari di un contratto di subappalto, ossia di un contratto mediante il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
– i titolari di un sub-contratto, diverso dal subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo è tenuto a effettuare specifiche comunicazioni alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione.

Tali soggetti sono tenuti a emettere la fattura in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche individuate con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, a condizione che l’appaltatore abbia provveduto a effettuare le comunicazioni previste dalla legge. Qualora invece il subappaltatore o subcontraente non risulti direttamente coinvoltonell’appalto principale, ad esempio perché fornisce beni all’appaltatore destinati solo in parte all’appalto pubblico e senza sapere che utilizzo questi ne farà, potrà continuare a emettere fatture diverse da quella elettronica, almeno fino al 31 dicembre 2018.

L’obbligo non sussiste, inoltre, nell’ipotesi in cui il contratto di appalto sia stipulato con enti diversi dalle pubbliche amministrazioni già destinatarie della fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi della L. 244/2007 (art. 1 commi da 209 a 214). Ad esempio, non vi è obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui il contratto di appalto sia stipulato con società controllate o partecipate da soggetti pubblici.

Come ricordato nel documento, le nuove disposizioni estendono la fatturazione elettronica soltanto ai rapporti “diretti” tra soggetto appaltatore e coloro di cui questi si avvale per l’esecuzione dell’appalto nei confronti delle P.A., e non anche ai passaggi successivi. Restano esclusi, dunque, i soggetti terzi di cui subappaltatori e subcontraenti si avvalgono per adempiere agli obblighi derivanti dai relativi contratti.

Invece, per quanto concerne i rapporti tra soggetto appaltatore e P.A., l’obbligo di fatturazione elettronica, come ricordato, era già in vigore per effetto della L. 244/2007. Occorre tuttavia precisare che:
– per i rapporti tra P.A. e appaltatore principale, la fattura deve essere emessa nel rispetto delle regole di cui al DM 55/2013;
– per i rapporti tra appaltatore e subappaltatori o subcontraenti, la fattura va emessa nel rispetto delle nuove regole previste per i rapporti “B2B”, approvate con provv. n. 89757/2018.
Le due procedure di fatturazione si differenziano, infatti, in ordine alle modalità di autenticazione delle fatture (la firma elettronica è obbligatoria soltanto nei rapporti con le P.A.), nonché in relazione alle regole di ricezione dei documenti (le P.A. possono esercitare la facoltà di rifiutare il documento ricevuto).

Resta fermo che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010), sia le fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti della P.A., sia le fatture emesse da subappaltatori e subcontraenti verso l’impresa capofila devono riportare, ove ciò sia prescritto, i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unitario di Progetto). Tali codici identificano, rispettivamente, il singolo affidamento nell’ambito del progetto a fronte del quale si esegue il pagamento, e il progetto di investimento pubblico.