Si applica, quale regola generale, la vecchia e più favorevole disciplina antiabuso del 2012
Nel prospetto per la determinazione dell’ACE contenuto nel quadro RS dei modelli REDDITI 2018 trova posto, come di consueto, l’indicazione delle riduzioni della base di calcolo dell’agevolazione derivanti dalle operazioni infragruppo (ad esempio, i conferimenti in favore di società controllate); per le società di capitali, questi importi vanno indicati nel rigo RS113, campo 3, denominato “Riduzioni”.
La disciplina antielusiva dell’ACE era contenuta nell’art. 10 del DM 14 marzo 2012. Con la riscrittura delle disposizioni attuative operata dal DM 3 agosto 2017 essa è stata rifusa nell’art. 10 del medesimo DM, con alcune modifiche che vanno in genere nel senso di ampliare il range delle operazioni che potenzialmente riducono la base ACE. La nuova disciplina antielusiva, ad esempio, si estende alle operazioni con società del gruppo che non hanno titolo a beneficiare dell’agevolazione, quali tipicamente le società non residenti; in un semplice gruppo con una holding italiana X che controlla la società A, italiana, e la società B, estera, se X effettua conferimenti in denaro sia nei confronti di A che nei confronti di B:
– applicando la vecchia disciplina antielusiva, X è tenuta a ridurre la base ACE dei soli conferimenti in favore di A (la quale include, invece, nella propria base ACE il conferimento ricevuto);
– applicando, invece, la nuova disciplina antielusiva, la base ACE di X verrebbe ridotta di entrambi i conferimenti effettuati.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 26 del 26 ottobre 2017), la disciplina antielusiva contenuta nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017 troverebbe applicazione solo dal 2018 (periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data in vigore del decreto), fatta salva la facoltà di adozione anticipata, purché integrale. La modulistica ufficiale non recepisce in modo fedele questo principio, prevedendo indicazioni riferite alla nuova disciplina antielusiva solo nel modello delle società di capitali, e non nel modello REDDITI SP.
Si può quindi presumere che l’Agenzia ammetta, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la sola applicazione della vecchia disciplina antielusiva, consentendo invece l’applicazione della nuova disciplina per i (soli) soggetti con periodo d’imposta non solare (ad esempio, una spa per il periodo d’imposta 1° ottobre 2017-30 settembre 2018, periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data in vigore del DM 3 agosto 2017 da rendicontare nel modello REDDITI 2018 SC), anche se formalmente anche le società di capitali “solari” avrebbero la possibilità di indicare dati in applicazione della nuova disciplina antielusiva.
Prescindendo da questo problema, che interessa tendenzialmente solo i gruppi più strutturati (nella maggior parte dei casi, come detto, risulta maggiormente conveniente applicare le vecchie norme), qualora la società abbia effettuato il conferimento infragruppo (o una delle altre operazioni “sensibili”) e non intenda disapplicare la disciplina in commento, essa deve compilare il campo “Riduzioni” del prospetto dell’ACE.
La disciplina può però essere disapplicata con interpello, o con una autovalutazione della società stessa (senza, quindi, interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria, o anche in presenza di un interpello negativo). In questo secondo caso, occorre compilare il rigo “Elementi conoscitivi”, indicando il codice “1” se l’interpello non è stato presentato o il codice “2” se l’interpello ha avuto esito negativo ma la società intenda comunque procedere alla disapplicazione, e dichiarare nello specifico campo del rigo stesso l’importo per cui si richiede la disapplicazione.
Riprendendo l’esemplificazione sopra riportata, se la holding X, che pure ha effettuato un conferimento alla controllata italiana A, ha attinto per effettuare l’aumento di capitale della controllata esclusivamente da utili accantonati a riserva (e non da conferimenti dei propri soci), X può non ridurre la propria base ACE in ossequio a quanto specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12 del 23 maggio 2014 (questo orientamento era poi stato revisionato nella successiva circolare n. 21/2015, § 3.3, laddove si evidenziava la necessità di verificare che non vi fossero conferimenti ricevuti anche da soggetti appartenenti al gruppo non titolati a beneficiare dell’ACE). Se non si presenta interpello occorre indicare, nel campo “Elementi conoscitivi”, il codice “1” nella casella “Interpello”, l’ammontare del conferimento effettuato nella colonna 2 e l’importo di zero nella colonna 3 (non vi sono, infatti, conferimenti che sterilizzano la base ACE); per questo stesso motivo non andrebbe compilato il campo “Riduzioni” del rigo RS113.
Sempre facendo riferimento alla vecchia disciplina antielusiva, per il conferimento a favore della controllata estera B si ritiene invece che non occorra compilare il campo “Elementi conoscitivi”, in quanto non si sarebbe in presenza di un esborso rientrante nell’ambito della disciplina anti abuso per il quale si richiede la disapplicazione della norma, quanto piuttosto di un esborso (ancora per quest’anno) estraneo a questa disciplina, in quanto effettuato a favore di un soggetto non titolato a beneficiare dell’ACE.