Spirato il termine, può comunque essere conveniente presentare la dichiarazione
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2017 (modello IVA 2018), il contribuente può regolarizzare la propria posizione, presentando la dichiarazione tardiva, ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, solo entro il termine di novanta giorni, che, decorrendo dal 30 aprile 2018, scade il 30 luglio 2018 (il 29 cade di domenica).
In base al costante orientamento dell’Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circolare n. 42 del 2016), la dichiarazione tardiva è equiparata a una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute, punita con sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Attraverso il ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs 472/97, il contribuente che presenta la dichiarazione tardiva potrà beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione in misura fissa di 250 euro, versando con il modello F24 (dovrebbe utilizzarsi il codice tributo 8911) la somma pari a 25 euro.
Nel modello F24, sembra corretto indicare l’anno in cui la violazione è stata commessa (2018), e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione.
Laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo, il contribuente che abbia presentato la dichiarazione tardiva verserà altresì le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% o del 15% ridotte per effetto del ravvedimento, relative al tardivo versamento (circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42, che si è espressa però in tema di dichiarazione dei redditi).
Con provvedimento direttoriale n. 129515 del 27 giugno 2018 è stato chiarito che l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare le anomalie connesse alla mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017, ovvero alla presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.
Con questo intervento, è stato previsto che i contribuenti possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2018, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta, mentre, per coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA 2017 con la compilazione del solo quadro VA, relativo alle informazioni e ai dati relativi all’attività, è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Detto diversamente, per le Entrate la dichiarazione IVA trasmessa con il solo quadro VA non è considerata omessa.
La regolarizzazione potrà avvenire a prescindere dal fatto che la violazione sia stata già constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui il soggetto passivo interessato abbia già avuto formale conoscenza, a condizione che non sia stato notificato un atto di liquidazione, irrogazione di sanzioni o accertamento o sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72.
Tornando alla dichiarazione tardiva, superato il termine del 30 luglio 2018, invece, stando al disposto dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98, la dichiarazione si considera omessa e la relativa sanzione, se le imposte non sono state versate è prevista, ex art. 5comma 1 del DLgs. 471/97, tra il 120% e il 240% (con un minimo di 250 euro); se invece le imposte sono versate la sanzione è da 250 a 2.000 euro (si veda sul punto quanto detto dalla circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002 n. 54, § 17.1).
Se tuttavia la dichiarazione IVA è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione base è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro (artt. 1 comma 1 e 5 comma 1 del DLgs. 471/97). O, se non sono dovute imposte o le imposte, come detto dalla circolare, comunque sono state versate, da 150 euro a 1.000 euro.
Pertanto, oltre il termine dei novanta giorni, vero è che il ravvedimento operoso non può più operare ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, ma il contribuente potrà beneficiare del dimezzamento delle sanzioni, se non è iniziato alcun controllo di natura tributaria, e della non punibilità, se il contribuente ha pagato le imposte e non sia incorso in controlli anche di natura penale.
Se il contribuente, infine, non presenta la dichiarazione entro il prossimo 30 luglio, potrebbe astrattamente configurarsi il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del DLgs. 74/2000, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000 euro.