Sospensione feriale cumulabile con la domanda di adesione
La sospensione feriale dei termini, operante per tutti i termini processuali, anche tributari, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, ha riflessi anche sui termini di pagamento degli atti impositivi.
Infatti, se si tratta di accertamenti esecutivi, quindi di accertamenti emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP ex art. 29 del DL 78/2010, gli importi intimati, per la totalità delle somme o per il terzo delle imposte, a seconda del fatto che si sia o meno presentato ricorso, vanno pagate non entro sessanta giorni ma entro il termine per il ricorso. Ecco che, di conseguenza, anche il termine per il pagamento delle somme, viene ad essere allungato per effetto della sospensione feriale.
Uguali considerazioni vanno fatte per l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97, anche se si tratta di accertamenti non esecutivi, purché, naturalmente, sia ammessa l’acquiescenza) e di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97), in quanto il termine entro cui pagare le somme, che rappresenta tra l’altro il presupposto per fruire della definizione, coincide con quello per il ricorso (nel senso dell’applicabilità della sospensione feriale, C.M. 8 agosto 1997 n. 235, cap. IV, § 1 per l’acquiescenza, e C.M. 5 luglio 2000 n. 138 § 2.3 per la definizione agevolata).
Rammentiamo inoltre che, per effetto della domanda di adesione ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DLgs. 218/97, i termini per ricorrere e per il pagamento delle imposte sono sospesi per 90 giorni. L’art. 7-quatercomma 18 del DL 193/2016 stabilisce al riguardo che “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
Di conseguenza, deve ritenersi superato il diverso orientamento della Cassazione (Cass. 20 aprile 2016 n. 7995 e Cass. 5 giugno 2015 n. 11632), che riteneva impossibile il cumulo, stante la dimensione solo amministrativa della fase di adesione. Il DL 193/2016, in relazione a questo punto, è stato ritenuto espressione di interpretazione autentica (C.T. Reg. Roma 7 giugno 2018 n. 3835/4/18).
Se si tratta di atti impositivi diversi dagli accertamenti esecutivi, di solito il testo normativo di riferimento non richiama, per il termine di pagamento, quello per ricorrere, utilizzando la locuzione “entro sessanta giorni”. Non opera quindi alcuna sospensione feriale per pagare somme derivanti, ad esempio, dalla cartella di pagamento.
Bisogna però rilevare che, se la causa ha valore non superiore a 50.000 euro, si rientra, altresì per le cartelle, nell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, allora la notifica del ricorso, a prescindere dalla sospensione feriale, sospende il pagamento delle somme per i 90 giorni successivi, entro cui è possibile stipulare la mediazione.
Il discorso è più articolato per gli atti diversi dalle cartelle di pagamento.
Se, come quasi sempre succede, il pagamento deve avvenire nei successivi sessanta giorni, vale quanto detto, tenendo presente pure gli effetti del ricorso/reclamo.
Tuttavia, sono sempre più frequenti le ipotesi in cui, anche per imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IVA, il pagamento si esegue tramite modello F24.
Può, in certi casi, trovare dunque applicazione non la sospensione feriale ex art. 1 della L. 742/69 ma la “pausa estiva” dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, secondo cui “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Alla luce dei continui interventi legislativi che, nel corso degli ultimi anni, hanno caratterizzato gli argomenti esposti, il quadro si presenta, come visto, molto variegato.