Anche le plusvalenze non qualificate, soggette a imposta sostitutiva del 26%, devono essere liquidate in dichiarazione

Di Gianluca ODETTO

Le persone fisiche che hanno realizzato nel 2017 plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria e che non hanno optato per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito sono tenute a compilare il quadro RT del modello REDDITI PF.
Gli obblighi in questione riguardano sia i soggetti residenti, sia i soggetti non residenti, anche se per questi ultimi generalmente le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la tassazione esclusiva del reddito nello Stato di residenza, per cui i casi di compilazione del quadro risultano ridotti.

La struttura del quadro RT risulta sostanzialmente analoga a quella dello scorso anno. Le sezioni I e II sono deputate ad accogliere i dati delle plusvalenze e delle minusvalenze relative alle partecipazioni non qualificate e dei redditi e perdite a questi assimilati (art. 67 comma 1 lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR). La sezione III e la sezione IV sono, invece, dedicate alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dal realizzo, rispettivamente, di partecipazioni qualificate (art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR) e di partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato (art. 68 comma 4 del TUIR).
Seguono poi le sezioni V e VI, nella quali si indicano, rispettivamente, le minusvalenze realizzate e le eccedenze di imposta sostitutiva, e la sezione VII, nella quale si riepilogano i dati della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate riferita alla data del 1° gennaio 2017.

In merito agli adempimenti dichiarativi, va preliminarmente evidenziato che non esplica effetti per il 2017 la revisione della disciplina delle plusvalenze realizzate dai soggetti non imprenditori operata dall’art. 1 commi 999 ss. della L. 205/2017, con la quale è stato esteso alle plusvalenze di natura “qualificata” il regime di imposizione sostitutiva del 26% in precedenza riservato alle plusvalenze non qualificate: le norme in questione riguardano le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, non interessando quindi il periodo d’imposta 2017, il quale viene rendicontato nel modello REDDITI 2018. Non esplicano effetti sul 2017 neanche le norme contenute nell’art. 2 comma 2 del DM 26 maggio 2017, che prevedono per le plusvalenze qualificate realizzate dal 1° gennaio 2018 l’imponibilità nel limite del 58,14%, e non più del 49,72%.

Venendo alla compilazione del quadro, la sezione I accoglie le plusvalenze di natura non qualificata assoggettate all’imposta sostitutiva del 20%. Sono tali le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (lasso di tempo nel quale l’imposta sostitutiva è stata prevista nella misura del 20%), per le quali però il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2017. Come precisato dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione, nella sezione I devono essere dichiarate anche le plusvalenze di natura non qualificatarealizzate sino al 31 dicembre 2011 (anche in questo caso, evidentemente alla condizione che il corrispettivo sia stato percepito nel 2017); posto che, formalmente, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i redditi dichiarati in questa sezione è pari al 20%, in tal caso occorre riportare i corrispettivi e i costi fiscalmente riconosciuti per il 62,50% del relativo ammontare.

Per quanto riguarda le plusvalenze non qualificate, risulta di certo più frequente la compilazione della sezione II, la quale riguarda le plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%. La sezione accoglie i dati delle cessioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2014, sempre a condizione che il corrispettivo sia stato incassato nel 2017. In questa sezione vanno riportati anche i dati delle cessioni delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 del DPR 601/73 (es. titoli di Stato), per le quali l’art. 5comma 2 del DLgs. 461/97 prevede, in sostanza, la tassazione nella misura di 12,50 euro per ogni 100 euro di plusvalenza; visto che formalmente l’aliquota prevista per i redditi da indicare in questa sezione è il 26%, occorre riportare i corrispettivi e i costi fiscalmente riconosciuti per il 48,08% del relativo ammontare.

La sezione III riguarda, come detto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, imponibili nel limite del 49,72% del relativo ammontare; nella dichiarazione viene indicato sia l’importo lordo della plusvalenza (nel rigo RT63), sia l’importo imponibile, pari al 49,72% della stessa (nel rigo RT66), il quale confluirà nel reddito complessivo della persona.

La sezione IV, da ultimo, accoglie i dati delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato e delle quote di alcuni OICR immobiliari di diritto estero, imponibili in misura integrale. Per quanto riguarda le partecipazioni, sono soggette a questo regime tutte le partecipazioni qualificate e le sole partecipazioni non qualificate non quotate; le partecipazioni non qualificate quotate scontano, invece, l’imposta sostitutiva del 26% e i relativi redditi devono, quindi, essere dichiarati nella sezione II del quadro RT, unitamente ai redditi di analoga natura di fonte italiana, o derivanti dalla cessione di partecipazioni estere a regime non privilegiato.