Coinvolti tutti i termini, specie quelli per ricorsi, appelli, depositi

Di Alfio CISSELLO

Ogni anno, anche nel processo tributario, trova applicazione la sospensione feriale dei terminiprocessuali, di cui all’art. 1 della L. 742/69.
Quindi, dal 1° agosto al 31 agosto sono sospesi tutti i termini, di natura processuale, che caratterizzano il processo tributario, dunque, a titolo esemplificativo:
– il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell’atto ex art. 21 del DLgs. 546/92;
– il termine dilatorio di 90 giorni entro cui, notificato il ricorso per le cause di valore sino a 50.000 euro, va conclusa la mediazione o accolto il reclamo, ex art. 17-bis del DLgs. 546/92;
– il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92;
– il termine per l’appello incidentale, di 60 giorni dalla ricezione dell’appello principale, ex art. 54 del DLgs. 546/92.

Alla luce di quanto detto, se un avviso di accertamento viene ricevuto il 18 luglio 2018, il termine per il ricorso scade il 17 ottobre.
Invece, se la notifica cade nel mese di agosto (nel senso che l’atto, ancorché spedito prima, viene ricevuto dal contribuente in agosto), il termine coincide con il 30 ottobre.

Relativamente alla notifica del ricorso, qualche dubbio, per lo più in passato, si è posto per gli atti della riscossione, posto che, ex art. 3 della L. 742/69, sono fuori dalla sospensione le fasi esecutive. La disposizione va intesa nel senso che la sospensione non trova applicazione per la fase di espropriazione strettamente intesa, non, quindi, per il ricorso contro il ruolo, nonostante sia un titolo esecutivo (Cass. 11 novembre 2015 n. 23049), così come per il ricorso contro gli atti cautelari, quali fermi delle auto (Cass. 1° aprile 2016 n. 6349) e comunicazioni di ipoteca (Cass. 22 luglio 2015 n. 15412).

Uguali considerazioni vanno fatte per i termini a mesi, tipicamente il termine lungo di impugnazione della sentenza (art. 327 c.p.c. ) e il termine di riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92), rispettivamente, di sei mesi dal deposito della sentenza che si intende impugnare o della sentenza di cassazione con rinvio.
Dunque, se la sentenza della Provinciale viene depositata in agosto, il termine per l’appello scade il 28 febbraio 2019. Invece, se viene, ad esempio, depositata il 24 luglio, il termine scade il 25 febbraio 2019.

Un’attenzione particolare va prestata per i termini a ritroso, tipicamente quelli per il deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica, in cui il termine, come sancisce l’art. 32del DLgs. 546/92, scade, rispettivamente, venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell’udienza.
La sospensione feriale, in tal caso, non allunga bensì comprime i tempi, dovendosi saltare il mese di agosto.
In ottica pratica, se l’udienza è stata fissata il 3 settembre, il termine ultimo per depositare le memorie è il 23 luglio, mentre per i documenti è il 13 luglio.

La sospensione non opera per la fase cautelare, quindi il contribuente ben può notificare il ricorso celermente, confidando nel fatto che in agosto si potrà tenere l’udienza cautelare.