L’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante di Gruppo e da tutti i soggetti interessati

Di Simonetta LA GRUTTA

Con la risoluzione n. 54 di ieri, 10 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha confermato in via interpretativa la possibilità di presentare istanza di interpello probatorio in relazione alla costituzione di un Gruppo IVA anteriormente all’esercizio dell’opzione per la creazione del soggetto passivo IVA unico previsto dal Titolo V-bis del DPR 633/72.

Il Gruppo IVA può essere costituito, per opzione, da soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato. Sulla base del modello “all-in, all-out”, il perimetro del Gruppo IVA comprende obbligatoriamente tutti i soggetti sopra richiamati tra i quali ricorrano congiuntamente vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo come definiti dall’art. 70-ter del DPR 633/72. Non è, infatti, possibile aderire al regime – che porta alla creazione di un soggetto passivo IVA unico – su base individuale.

Più in dettaglio, secondo l’art. 70-ter del DPR 633/72:
– un vincolo finanziario (ex art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.) sussiste quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto; il vincolo deve sussistere almeno a partire dal 1° luglio dell’anno solare precedente alla costituzione del gruppo;
– un vincolo economico si riscontra quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
– un vincolo organizzativo si ha quando, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.

La norma (art. 70-ter comma 4 del DPR 633/72) prevede inoltre la preminenza del vincolo finanziario, cosicché la sussistenza dello stesso fa presumere che tra i soggetti passivi IVA ricorrano implicitamente anche i vincoli economico e organizzativo.
Costituiscono eccezione a tale regola semplificativa i soli soggetti in relazione ai quali il vincolo finanziario è stabilito non a seguito di scelte strategiche d’investimento, ma piuttosto in ragione di operazioni volte all’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni nuove di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria ex art. 113 comma 1 TUIR. In tali circostanze, ai sensi dell’art. 70-ter comma 6 del DPR 633/72, si presume infatti insussistente il vincolo economico.

Tuttavia, è possibile per i soggetti interessati provare:
– l’insussistenza del vincolo economico o organizzativo, presunti esistenti, a norma del citato comma 4, per gli operatori economici tra i quali esiste il vincolo finanziario;
– la ricorrenza del vincolo economico – presunto insussistente ai sensi del richiamato comma 6 – tra i soggetti per i quali il vincolo finanziario deriva dalle citate operazioni di conversione di crediti in partecipazioni.

A tal fine è prevista la possibilità di presentare all’Agenzia delle Entrate apposita istanza di interpello probatorio, ex art. 11 comma 1 lett. b) dello Statuto del contribuente. A mezzo di tale strumento, infatti, il soggetto passivo ottiene – entro 120 giorni – un parere dall’Amministrazione finanziaria in merito alla sussistenza delle condizioni o sull’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali.

Già con la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 29766 del 14 giugno 2018, l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata sulla circostanza che l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA non costituisce condizione per la presentazione dell’istanza di interpello probatorio. Diversamente concludendo, infatti, si verserebbe in una situazione in cui – all’atto dell’esercizio dell’opzione – si includono nel Gruppo IVA soggetti privi dei requisiti o si escludono operatori economici in possesso delle condizioni di legge.

Legittimati alla presentazione dell’interpello sono:
– sia il soggetto passivo nei confronti del quale si voglia dimostrare la non ricorrenza del vincolo economico o organizzativo (ex art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72) o la sussistenza del vincolo economico (ex art. 70-ter comma 6 del DPR 633/72),
– sia il rappresentante del costituendo o costituito Gruppo IVA, di cui all’art. 70-septies del DPR 633/72.
È sufficiente la presentazione di un’unica istanza per l’espunzione o l’inclusione di più soggetti nel medesimo Gruppo IVA. Perché l’interpello sia validamente presentato è necessaria la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati, per quanto siano fatti salvi comportamenti difformi (istanza sottoscritta dal solo rappresentante del Gruppo) verificatisi prima dell’emanazione della risoluzione in commento.

In ultimo, la risoluzione precisa che non vi è alcun obbligo per i soggetti istanti di costituire il Gruppo IVA; l’esito dell’interpello potrebbe infatti incidere sulle determinazioni degli operatori economici circa la convenienza di costituire il soggetto IVA unico.