Le operazioni infragruppo con l’estero vanno segnalate nel quadro RS e, in determinati casi, nel quadro RF

Di Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

I soggetti che realizzano operazioni infragruppo con l’estero sono tenuti ad adempiere gli obblighi dichiarativi legati alla disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR, a norma del quale i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.
Per i soggetti facenti parte di gruppi di grandi dimensioni si aggiunge la rendicontazione Paese per Paese (art. 1 commi 145-146 della L. 208/2015).

Fatta salva tale ultima casistica, di regola, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni sopraindicate sono tenuti a compilare il rigo RS106 di REDDITI SC oppure il rigo RS42 di REDDITI SP.
Nell’ambito di tale prospetto, oltre alle indicazioni relative al possesso della documentazione idonea ad accedere al regime premiale, le caselle A, B e C servono a indicare se la società residente si trovi in veste, rispettivamente, di controllante, di controllata, ovvero di società “sorella” rispetto alla società del gruppo estera controparte. In tutti questi casi si applicano, infatti, le disposizioni dell’art. 110 comma 7 del TUIR.

Tale norma è stata modificata dal DL 50/2017 introducendo il principio di libera concorrenza, cui ha fatto seguito il DM 14 maggio 2018 il quale, nell’individuare le relative disposizioni attuative, ha subordinato l’applicazione della disciplina al riscontro di operazioni tra “imprese associate”. Tale condizione sussiste ove una di esse partecipa, direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, oppure lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese. Per “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale” si intende, a sua volta, la partecipazione, per oltre il 50%, nel capitale, nei diritti di voto o negli utili di un’altra impresa, oppure l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari e contrattuali.

Assonime (circ. 28 giugno 2017 n. 17, § 2.2.1), valorizzando la natura interpretativa della modifica operata dal DL 50/2017, ha ritenuto ammissibile un’applicazione retroattiva della stessa; così ragionando, anche le disposizioni dettate dal DM 14 maggio 2018, attuative dell’art. 110 comma 7 del TUIR, dovrebbero già essere adottate nell’individuare i presupposti di compilazione del prospetto del quadro RS dei modelli REDDITI 2018. Se, al contrario, si valorizzasse la portata innovativa della disposizione, non sarebbero, ad esempio, tenuti all’adempimento i soggetti non rientranti nella “nuova” nozione di controllo.

In base alle istruzioni ai modelli, nelle colonne 5 e 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali “trova applicazione” la disciplina prevista dall’art. 110 comma 7 del TUIR.
La formulazione impiegata lascia intendere che tra le operazioni da indicare nel quadro RS siano potenzialmente attratte tutte le operazioni infragruppo con l’estero, e non solo quelle che non rispondono al criterio di libera concorrenza. Inoltre, il richiamo ai “componenti positivi e negativi” indurrebbe ad includere, oltre a ricavi e costi, anche le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, anche se derivanti da business restructurings infragruppo.

Si aggiunga che, sempre in base alle istruzioni ai modelli di dichiarazione, tra le variazioni in aumento del rigo RF31, occorre indicare, con il codice 15, la differenza negativa tra il valore “congruo” ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti). Si tratta, in altri termini, dell’adeguamento del ricavo o costo fatturato rispetto al valore ritenuto “congruo” sulla base del principio di libera concorrenza (qualora quest’ultimo si ritenga applicabile al periodo di imposta 2017 sulla base delle considerazioni prima esposte circa la natura interpretativa della disposizione).

Qualora, ad esempio, a fronte di un ricavo fatturato per 150.000 euro, si ritenga che il valore congruo sia, invece, pari a 165.000, la società potrebbe decidere di effettuare una variazione in aumento pari a 15.000 euro da indicare nel rigo RF31, con il codice 15. Allo stesso modo, qualora sia stato contabilizzato un costo pari a 100.000 mentre si ritenga che il valore congruo sia pari a 80.000, nel rigo RF31, con il codice 15, verrebbe indicata una variazione in aumento pari a 20.000.
L’adeguamento su base volontaria risulta, tuttavia, un’ipotesi rara posto che, nella pratica, la rettifica del reddito avviene a seguito di un accertamento.