La mancata presentazione, secondo la Suprema Corte, può essere sanata nel corso del giudizio
L’errore consistente nell’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, in cui si segnala, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 241/97, la totale compensazione tra crediti e debiti d’imposta, è emendabile in sede contenziosa, sicché viene meno il recupero derivante dal (presunto) omesso versamento. Tale principio di diritto è stato applicato dalla Corte di Cassazione in occasione dell’ordinanza n. 13931 depositata ieri.
La vicenda riguardava un contribuente destinatario di un controllo automatico ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, in cui si contestava l’omesso versamento a saldo dell’imposta.
All’esito dell’incrocio dei dati in possesso degli uffici, basato sul raffronto tra la dichiarazione presentata e i versamenti eseguiti tramite modello F24, emergeva un saldo d’imposta non versato.
Il contribuente avrebbe dovuto, per quanto emerge dal testo della sentenza, presentare un modello F24 consaldo a zero, poiché ricorreva l’ipotesi in cui la somma degli importi a debito coincideva con gli importi a credito.
In effetti, il mancato assolvimento di tale obbligo integra una violazione dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 241/97, in forza del quale il modello F24 andrebbe presentato anche quando, per effetto della compensazione, risulti un saldo pari a zero.
L’Erario, però, non contesta tale violazione, per cui è prevista una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo nella presentazione del modello F24 non supera i cinque giorni lavorativi (art. 15 del DLgs. 471/97).
All’esito della liquidazione automatica, in sostanza è stato contestato un omesso versamento, posto che non avendo l’Erario potuto constatare l’avvenuta presentazione del modello F24 contenente la compensazione, alcun pagamento risultava eseguito.
Secondo i giudici di legittimità la condotta descritta costituirebbe un errore emendabile in sede contenziosa.
La scelta effettuata dalla Corte è stata quella di riprendere il principio di diritto espresso in occasione della pronuncia a Sezioni Unite del 30 giugno 2016 n. 13378, relativa all’emendabilità di errori od omissioni dichiarativi in sede contenziosa, principio ora recepito dal legislatore che, con il DL 193/2016, ha modificato in questo senso l’art. 2 del DPR 322/98.
Dando attuazione a quanto affermato, in effetti, al contribuente è lasciata la possibilità di difendersi, nel corso del giudizio, senza limitazioni, laddove la dichiarazione sia affetta da errori od omissioni, avendo facoltà, quindi, di emendare la dichiarazione già presentata senza materialmente ripresentarla.
Tale principio, come sancito nella sentenza della Cassazione dell’11 gennaio 2018 n. 453, vale anche quando l’errore o l’omissione è contenuto “in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell’imposizione fiscale” (tali sarebbero, secondo la ratio decidendi sottesa alla sentenza in questa sede in commento, quelli consistenti nell’omessa presentazione del modello F24).
Va detto che dal testo della sentenza non emerge in modo chiaro in che maniera è stato dimostrato che l’omessa presentazione del modello F24 a zero è stato frutto di un errore (altre sentenze di merito si sono espresse nel senso della Cassazione, ma si trattava di tardiva presentazione del modello F24, non di omissione tout court, si veda la Regionale di Palermo 11 gennaio 2016 n. 48/30/16).
Incidentalmente, possiamo affermare che se il contribuente, possedendo un credito compensabile di ammontare superiore al debito da dichiarazione, compensa l’eccedenza in momenti successivi dopo essersi dimenticato di presentare il modello F24 “a zero”, sussiste un forte indizio presuntivo che consente di palesare l’errore.