L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento posto in consultazione lo scorso 21 febbraio con il DM 14 maggio 2018
Dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del DM 14 maggio 2018, si aggiunge un nuovo tassello alla disciplina sui prezzi di trasferimento prevista dall’art. 110 comma 7 del TUIR, come modificato dall’art. 59comma 1 del DL 50/2017.
Ieri, in serata, l’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il provvedimento, di attuazione dell’art. 31-quaterdel DPR 600/73, relativo alle rettifiche in diminuzione del reddito che l’art. 110 comma 7 del TUIR riconosce se effettuate:
– in esecuzione delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni control le doppie imposizioni;
– a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale;
– a seguito di istanza effettuata dal contribuente.
Il provvedimento, che era stato pubblicato con il citato DM, in bozza per la consultazione, il 21 febbraio 2018, per ricevere i commenti degli operatori prima della pubblicazione nella versione definitiva, riguarda il caso dell’istanza del contribuente.
Nel dettaglio, l’istanza è inviata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata A/R, consegna diretta o PEC (all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it), deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza e deve indicare chiaramente l’oggetto e riportare in allegato la documentazione attestate i requisiti previsti dall’art. 31-quater del DPR 600/73, ossia: la traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento; tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza.Va inoltre indicato lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione.
L’istanza è dichiarata ammissibile o improcedibile entro 30 giorni dal suo ricevimento. Nel secondo caso, l’ufficio concede un termine pari a 30 giorni per integrare l’istanza se manca uno degli elementi citati. In caso di mancata o non sufficiente integrazione, la domanda è dichiarata inammissibile.
Al termine di quest’attività istruttoria, l’ufficio esamina l’istanza e può invitare l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante o di un procuratore per verificare la completezza delle informazioni fornite e richiedere ulteriore documentazione. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.
La procedura si conclude con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero.
Se il procedimento termina con il mancato riconoscimento, la variazione in diminuzione o comunque l’eliminazione della doppia imposizione potrà essere ottenuta attraverso l’esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri all’interno della relativa procedura per la risoluzione delle controversie internazionali, come stabilito dall’art. 31-quater comma 1 lett. a).
Resta in ogni caso ferma, per il contribuente, la facoltà di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie internazionali prevista dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
Il provvedimento dell’Agenzia si applica a partire da ieri, data di pubblicazione sul sito, con riferimento a rettifiche in aumento operate all’estero per le quali, alla stessa data, non sia stata presentata una istanza di procedura amichevole.