Possibile risalire al tipo di errore che non ha consentito il superamento dei controlli

Una delle questioni più delicate nell’ambito del procedimento di fatturazione elettronica è senza dubbio rappresentata dalla possibilità che il documento venga scartato dal Sistema di Interscambio in seguito al mancato superamento dei controlli.
Tale “rifiuto” ha conseguenze di assoluto rilievo dal momento che, come si evince dalla lettura del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018: “La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse” (si veda “Sanzioni piene per l’invio irregolare al SdI della fattura elettronica” del 21 maggio 2018). Peraltro, se ciò avvenisse, sarebbe comunque possibile conoscere il motivo dello scarto grazie a uno specifico codice.

Uno dei controlli “preliminari” potrebbe riguardare i limiti dimensionali del file trasmesso al sistema, variabili in relazione al canale prescelto. Se, ad esempio, si optasse per l’invio a mezzo PEC, il messaggio allegato alla mail non potrebbe superare i 30 megabytes, così come, se si scegliesse di utilizzare il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“Fatture e corrispettivi”), la dimensione del file da trasmettere non potrebbe superare i 5 megabytes. Nel caso in cui siano oltrepassati i suddetti limiti, la trasmissione non andrà a buon fine e la ricevuta di scarto riporterà il codice errore: “00003”.

Un’ulteriore considerazione va fatta poi in ordine agli elementi obbligatori della fattura. Nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento n. 89757/2018, viene ribadito il fatto che la fattura elettronica deve contenere i dati previsti dall’art. 21 del DPR 633/72, o dall’art. 21-bis, nel caso di emissione di fattura “semplificata”. Va da sé che, nel caso in cui siano stati omessi o non correttamente forniti tali elementi, il documento non potrà essere accettato.
Proprio partendo dai dati “essenziali” della fattura, il Sistema di Interscambio verificherà l’esistenza della partita IVA, indicata con identificativo Paese “IT”, del cedente/prestatore e del cessionario/committente, controllandone la presenza in Anagrafe tributaria. Nell’ipotesi in cui non ne sia riscontrata l’esistenza, il file verrà scartato con codice errore “00301” (lato cedente/prestatore) o “00305” (lato cessionario/committente).

Sempre restando nell’ambito dei controlli sugli identificativi, la fattura verrà scartata con codice errore “00417”, nel caso in cui non sia stata valorizzata né la partita IVA, né il codice fiscale del cessionario/committente negli appositi campi (“IdFiscaleIVA” e “CodiceFiscale”).
Non può mancare, inevitabilmente, anche l’indicazione del numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura. Se al sistema risulterà che il campo “Numero” non è stato compilato, il file verrà scartato con codice errore “00425”.

Quanto al “corpo” della fattura, fra gli altri elementi oggetto di verifica, assumono senza dubbio rilievo quelli relativi all’aliquota IVA e alle eventuali ipotesi di non imponibilità, esenzione, ecc.
Nel compilare il campo “AliquotaIVA” contenuto nella sezione del documento elettronico relativa ai beni ceduti e ai servizi resi, occorre prestare attenzione a indicare l’aliquota in termini percentuali (ad es. 22.00); una diversa indicazione (ad es. 0.22), porterebbe allo scarto della fattura con codice errore “00424”. Se, poi, il campo venisse valorizzato a zero, dovrebbero essere necessariamente presenti i valori corrispondenti alle ipotesi di esclusione, esenzione, non imponibilità, ecc., pena lo scarto della fattura.

Allo stesso modo, il documento non supererebbe i controlli nell’ipotesi in cui, a fronte dell’indicazione dell’aliquota, fosse presente anche un codice che ne giustificasse la non imponibilità (ad es. “N1” per le operazioni escluse, “N2” per le non soggette, “N3” per le non imponibili, “N4” per le esenti, ecc.).
Esemplificando, il soggetto passivo che deve emettere una fattura per la locazione di un immobile civile, esente ex art. 10 comma 1 n. 8 del DPR 633/72, riporterà il valore zero nel campo “AliquotaIVA” e il codice “N4” (operazioni esenti) nel campo “Natura”.

Incompatibile indicare l’inversione contabile e la scissione dei pagamenti

A tal proposito è interessante notare come i controlli sulla fattura siano in grado di rilevare anche altre incongruenze, come quelle che si verificano nel caso in cui non sia presente l’imposta (valore zero nel campo “AliquotaIVA”) e siano contemporaneamente indicati, nel campo “Natura”, il codice “N6” relativo alle operazioni assoggettate a inversione contabile e, nel campo “EsigibilitàIVA”, il valore “S”, riferito alla scissione dei pagamenti. Fermo restando il fatto che sono escluse dalla disciplina dello “split payment” le operazioni per le quali il cessionario o il committente sia già debitori d’imposta (come nel caso del “reverse charge”), la coesistenza delle due indicazioni porterà inevitabilmente allo scarto della fattura (codice errore “00420”).