Depositate le motivazioni della Consulta che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sulla disciplina della trasformazione in spa
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del DL 3/2015, che comporta limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio a seguito della trasformazione di una banca popolare in spa, sollevate dal Consiglio di Stato, con ordinanza del 15 dicembre 2016, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 41, 42, 77 comma 2, 95, 97 e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
A stabilirlo è la sentenza n. 99 della Corte Costituzionale, depositata ieri; pronuncia che era stata anticipata con un comunicato stampa diffuso il 21 marzo scorso (si veda “Riforma delle banche popolari legittima per la Consulta” del 22 marzo 2018).
Il Consiglio di Stato aveva prospettato, in primo luogo, un contrasto con l’art. 77 comma 2 Cost., in relazione alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento del decreto legge.
Si osservava come non vi fossero, all’atto dell’emanazione del DL, quelle gravi e straordinarie situazioni di concentrazione di potere in capo a gruppi organizzati di soci, né quelle forme allarmanti di autoreferenzialità della dirigenza o quelle straordinarie difficoltà patrimoniali o di reperimento di capitale, assunte alla base dell’intervento normativo. In ogni caso, l’urgenza dell’intervento risultava smentita dal fatto che la materia era da lungo tempo al centro di un ampio dibattito.
Neppure poteva procedersi con tale strumento normativo a una riforma di sistema.
I presupposti di necessità e urgenza, inoltre, risultavano contraddetti dalla circostanza che il DL 3/2015avesse introdotto norme in gran parte non auto-applicative, richiedenti ulteriori misure attuative, demandate nella specie alla Banca d’Italia, per la concreta determinazione del proprio contenuto precettivo.
Con riguardo a tali profili la Corte Costituzionale sottolinea come, secondo costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto legge vada limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 comma 2 Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione (cfr., tra le più recenti, Corte Cost. nn. 287/2016 e 133/2016).
Nella prima di tali pronunce, in particolare, si è già affermato che le ragioni giustificative esposte nel preambolo del DL 3/2015 (dove si fa riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di avviare il processo di adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei) e le considerazioni svolte nella relazione di accompagnamento al Ddl. di conversione – dove sono menzionate anche le forti sollecitazioni del FMI e dell’OCSE a trasformare le banche popolari maggiori in spa – che collegano le esigenze di rafforzamento patrimoniale, di competitività e di sicurezza delle banche popolari, sia all’adeguamento del sistema bancario nazionale a indirizzi europei e di organismi internazionali, sia ai deleteri effetti sull’erogazione creditizia della crisi economica e finanziaria in atto, escludono che si sia in presenza di evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza di provvedere o che la relativa valutazione sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
La normativa in esame, inoltre, non presenta una portata così ampia da caratterizzarsi come vera e propria riforma del sistema bancario – rispetto alla quale si potrebbe dubitare della legittimità di un intervento per decreto legge – poiché resta pur sempre un intervento settoriale e specifico, non assimilabile dunque a un atto definibile come riforma di sistema.
Neppure rileva l’utilizzo di disposizioni non auto-applicative, che richiedono per tale motivo norme di attuazione. Tale circostanza, infatti, non fa venir meno l’urgenza di avviare ex lege il processo di trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni o di stabilire la regola generale sulla possibilità di prevedere limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, con disposizioni destinate quindi a operare immediatamente.
Dopo aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la decretazione d’urgenza, in linea con quanto già affermato nella decisione n. 287/2016, la Corte affronta le altre questioni sottoposte al suo esame, riguardanti principalmente la legittimità delle limitazioni del rimborso dei soci recedenti e i poteri della Banca d’Italia di definirne le modalità.
Per tali profili, peraltro, si veda “Rimborso delle azioni delle Banche popolari limitato dalla disciplina Ue” di oggi.