Il Ministro dell’Economia ha firmato il DM recante le disposizioni attuative
Il Ministro dell’Economia e delle finanze ha firmato ieri, 14 maggio 2018, il decreto che detta le nuove norme attuative della disciplina dei prezzi di trasferimento. Il decreto era stato pubblicato, in bozza per la consultazione, il 21 febbraio 2018, al fine di ricevere i commenti degli operatori prima della sua “riedizione” in forma definitiva e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I commenti ricevuti, sia dal mondo professionale che da quello imprenditoriale, sono stati numerosi, ma l’impressione che si ricava dalla lettura del testo definitivo è quella di un sostanziale mantenimento, senza modifiche di carattere sostanziale, dell’impianto che aveva caratterizzato la versione in bozza, al di là dei numerosi punti critici che erano invece stati messi in luce dai commenti.
Venendo ai contenuti del nuovo DM, l’art. 2 supera la nozione di controllo quale fattore di “innesco” delle regole del transfer pricing, prevedendo l’applicazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR in presenza di “imprese associate”: sono tali l’impresa residente e le società non residenti allorché una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o se lo stesso soggetto (la bozza menzionava, invece, “la stessa persona o più persone”) partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.
Dal punto di vista “oggettivo”, l’art. 3 individua i presupposti applicativi delle regole sui prezzi di trasferimento nella presenza di “operazioni controllate” (ovvero, di operazioni di natura commerciale o finanziaria tra imprese associate). Si prevede che queste siano comparabili a corrispondenti “operazioni non controllate” (ovvero, operazioni tra parti indipendenti) se:
– non sussistono differenze significative tali da incidere in modo rilevante sull’indicatore finanziario (prezzo, percentuale di ripartizione di utili e perdite ecc.) utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato di valutazione dei prezzi;
– in presenza di differenze significative, è possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, in modo da eliminare o ridurre in modo significativo i relativi effetti ai fini della comparazione.
La comparabilità sussiste tenendo conto di fattori quali le condizioni contrattuali delle operazioni, le funzioni svolte da ciascuna delle imprese, le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati, le condizioni di mercato in cui le imprese operano e le strategie aziendali perseguite.
Per quanto riguarda le metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento, l’art. 4 prevede che occorre utilizzare quella più appropriata in base alle circostanze del caso.
Vengono proposti, in primo luogo, i metodi del confronto del prezzo, del prezzo di rivendita e del costo maggiorato e, in seconda battuta, i metodi del margine netto della transazione e della ripartizione degli utili: secondo l’art. 4 comma 3 del DM, a parità di “affidabilità” delle due categorie per determinare le condizioni di libera concorrenza, occorre dare la preferenza a uno dei primi tre metodi. Se, invece, la “partita” si gioca tra il metodo del confronto del prezzo e ogni altro metodo tra gli altri quattro, il metodo del confronto del prezzo è da considerarsi preferibile. In questo contesto, rispetto alla bozza rilasciata in febbraio si manifesta una “preferenza” per detti metodi (ad esempio il CUP), in luogo di quello che traspariva come un obbligo di adozione degli stessi, con una soluzione che, invece, sotto questo profilo viene incontro alle esigenze manifestate in sede di commento alla bozza stessa.
Una modifica (che, probabilmente, alcuni operatori giudicheranno insufficiente) caratterizza anche l’art. 6. Il DM definitivo conferma, infatti, che si considera comunque conforme al principio di libera concorrenzal’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato (prezzo, rapporto tra margine di profitto e costi, ricavi ecc., percentuale di ripartizione di utili o perdite), se gli stessi sono riferibili a un numero di operazioni tra società indipendenti ognuna delle quali comparabile all’operazione effettuata tra imprese associate. L’unica modifica apportata va nel senso di prevedere che, se l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’indicatore non rientri nell’intervallo di valori, l’impresa ha comunque la facoltà di dimostrare il contrario.
Innovative rispetto alla bozza sono, invece, le disposizioni dell’art. 7, che recepiscono l’approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto, e dell’art. 8, che demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della documentazione (Masterfile e documentazione nazionale) idonea a salvaguardare dalle sanzioni amministrative nel caso in cui venga consegnata dall’impresa in sede di verifica (e, a monte, ne sia segnalato il possesso in sede di dichiarazione) la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.