Da valutare invece l’inserimento nella comunicazione delle fatture
Entro il 31 maggio 2018 i soggetti passivi IVA sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre dell’anno, nonché alla comunicazione dati fatture laddove non intendano avvalersi dell’invio semestrale consentito dall’art. 1-ter del DL 148/2017.
Uno degli aspetti da valutare per il primo trimestre riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture ricevute nel 2017 e registrate nei primi mesi del 2018, avvalendosi di appositi sezionali nel registro IVA acquisti.
La possibilità di registrare tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018 le fatture del 2017 è stata infatti riconosciuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in commento alla restrizione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA previsti dal DL 50/2017 con effetto per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017.
Nella fattispecie descritta, l’imposta a credito emergente nella fattura di acquisto registrata nel sezionale (o con modalità analoghe) viene computata in detrazione nella dichiarazione IVA relativa al 2017, presentata entro il 30 aprile 2018.
La stessa imposta non viene, invece, computata né nelle liquidazioni del 2017, né nelle liquidazioni del 2018.
Di conseguenza, poiché le fatture relative al 2017 così registrate non sono incluse nelle liquidazioni periodiche, i dati relativi alle stesse non dovranno essere inseriti nel quadro VP della comunicazione delle liquidazioni IVA.
Qualche considerazione merita anche l’inclusione o meno di tali operazioni nella comunicazione dei dati delle fatture ricevute ex art. 21 del DL 78/2010.
Come già indicato su Eutekne.info (si veda “Registrazione «tardiva» delle fatture alla prova delle comunicazioni IVA” del 2 marzo 2018), era da escludere l’inserimento dei dati di tali fatture nella comunicazione del secondo semestre 2017, considerato che risultavano disallineati il termine ammesso per la registrazione delle fatture all’interno dei sezionali (il 30 aprile 2018) e il termine per la suddetta comunicazione (6 aprile 2018).
Ne è controprova il fatto che le fatture registrate nei sezionali oltre il 6 aprile non avrebbero potuto trovare integralmente evidenza nella comunicazione del secondo semestre 2017.
Tuttavia, considerando i sezionali come parte dei registri IVA acquisti 2018, ci si potrebbe chiedere se le fatture ivi registrate (tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018) non debbano essere indicate, piuttosto, nelle comunicazioni del 2018 (la cui scadenza relativa al primo trimestre è quella del 31 maggio, per chi non si avvale della facoltà di trasmettere i dati semestralmente entro il 1° ottobre 2018).
Prudenzialmente, se si considera che il criterio per la comunicazione delle fatture passive dettato dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2017 è quello della “registrazione” del documento, i dati delle fatture in questione dovrebbero essere inseriti nella comunicazione del primo trimestre 2018, in quanto periodo di “competenza”, a prescindere dall’annotazione nei sezionali del registro acquisti.
Non appare, però, possibile esporre distintamente tali dati all’interno della comunicazione. Quest’ultima, attualmente, non consente l’esatta trasposizione dei sezionali riferiti ai registri IVA 2018.
Seguendo invece un’interpretazione teleologica delle norme, che tenga conto, dunque, della finalità dell’adempimento comunicativo, volto a consentire il controllo dei versamenti IVA mediante la comparazione fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni, dovrebbe propendersi per l’esclusione dalla comunicazione delle fatture dei dati relativi alle fatture annotate nei sezionali.
In considerazione della novità della fattispecie prospettata e della platea di soggetti coinvolti, un chiarimento ufficiale entro i termini previsti per le comunicazioni periodiche sarebbe quanto mai opportuno.