Il tasso diminuisce rispetto al precedente, che era del 3,50%

Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno dal 3,50% al 3,01%in ragione annuale, a partire dal prossimo 15 maggio.
Ieri, con il provvedimento n. 95624, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura degli interessi di mora, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Detti interessi operano anche nel sistema degli accertamenti esecutivi, posto che, per effetto dell’art. 29del DL 78/2010, se il contribuente non onora gli importi intimati entro il termine per il ricorso, spettano gli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla notifica dell’accertamento sino a quando avviene il versamento.

In ragione dell’art. 13 del DLgs. 159/2015, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso di ogni tributo è determinato possibilmente in maniera unica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5% e il 4,5%, individuata con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La riforma degli interessi continua a tardare

Visto che l’approvazione del decreto continua ad essere in clamoroso ritardo, trova per forza applicazione, per gli interessi diversi da quelli di mora (che sono determinati come visto mediante provvedimento direttoriale delle Entrate), il decreto del 21 maggio 2009.