Non può limitarsi a contabilizzare e conservare la copia cartacea o informatica consegnata dal fornitore
La pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consente di avere un quadro preciso delle modalità di trasmissione e recapito delle fatture elettroniche da inviare tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica e? recapitata ai clienti soggetti IVA (transazioni B2B) attraverso una delle seguenti tre modalità: sistema di posta elettronica certificata (PEC), modello web service e sistema basato su protocollo FTP. La seconda e la terza soluzione necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” e nell’ordinarietà dei casi richiedono il supporto di una società di software che, agendo in qualità di intermediario, stipula un accordo con il SdI.
Peraltro, anche la ricezione delle fatture tramite PEC non può essere gestita in completa autonomia, perché comporta la necessità di un software per acquisire l’originale della fattura in formato XML e tradurla in un file leggibile e “gestibile”.
Per l’indirizzamento della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di registrazione(“censimento”) che consente al contribuente di indicare l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso il quale desidera ricevere le fatture: la registrazione è possibile tramite una funzione accessibile dall’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.
Se il cliente si è registrato, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico indicato: questo significa, in pratica, che la registrazione consente ai fornitori di trasmettere le fatture emesse al SdI senza la necessità di aggiornare le anagrafiche dei clienti e a questi ultimi di ricevere le fatture con un processo automatico che evita di dover comunicare di volta in volta i propri dati per il corretto indirizzamento del documento.
Se il cliente non si è “censito”, il fornitore può trasmettere il file inserendo alternativamente in fattura: il codice destinatario o l’indirizzo PEC forniti dal cliente; solo il codice “0000000” se il cliente non ha comunicato al fornitore la PEC o il codice destinatario.
Il codice destinatario deve essere richiesto attraverso la funzione “richiesta codici destinatario B2B” presente sul sito www.fatturapa.gov.it e può essere attribuito anche a un intermediario che svolge il servizio di ricezione delle fatture per conto dei propri clienti.
Nell’ipotesi di inserimento del codice “0000000”, il SdI, non potendo inoltrare la fattura direttamente al cliente, è tenuto a inserire l’originale della fattura nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione all’emittente che ha trasmesso la fattura.
Contestualmente, il fornitore deve tempestivamente comunicare al cliente che l’originale della fattura e? a sua disposizione nell’area riservata e tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia cartacea o informatica della fattura tramite i canali tradizionali (es. spedizione cartacea, trasmissione di un .pdf via e-mail).
Dalla lettura del provvedimento si intuisce che comunque il cliente non può limitarsi a contabilizzare e conservare la copia cartacea o informatica della fattura, ma deve recuperare l’originale del documento in formato XML presso la sua area riservata.
A tal proposito, il provvedimento del 30 aprile 2018 (§ 4.6) precisa che in caso di impossibilità di recapito della fattura (con conseguente messa a disposizione della stessa nell’area riservata), la data di ricezione della fattura ai fini fiscali e? rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito dell’Agenzia delle Entrate da parte del cliente.
È utile porre in evidenza che il provvedimento dell’Agenzia consente al fornitore di inserire in fattura la PEC del cliente, solo se fornita dal cliente o indicata come indirizzo telematico di ricezione, in fase di censimento.
Il fornitore deve inserire in fattura il codice “0000000” anche nel caso di trasmissione a clienti soggetti IVA forfetari (L. 190/2014) soggetti in regime di vantaggio (DL 98/2011) o agricoltori esonerati (art. 34, comma 6 del DPR 633/72): anche in queste ipotesi, il Sdi inserisce la fattura nell’area riservata e il fornitore invia ai clienti una copia cartacea o elettronica, ma non sembra cogente l’obbligo a carico di tali soggetti di “recuperare” l’originale della fattura, in formato XML.
Infine, per i clienti privati consumatori (transazioni B2C) deve essere inserito il codice fiscale e il codice destinatario “0000000”, con l’obbligo a carico del fornitore di consegnare una copia informatica o cartacea della fattura elettronica al cliente privato consumatore, comunicando contestualmente che il documento e? disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
A prescindere dalle modalità di recapito delle fatture, “a regime” il sistema della fatturazione elettronica potrebbe e dovrebbe consentire un’integrazione automatica dei documenti ricevuti in formato elaborabile, nel registro IVA acquisti e, conseguentemente, saranno utilizzati sistemi alternativi rispetto a quello di apporre il protocollo IVA, già ammessi dall’Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, ris. n. 46/2017).