I destinatari delle fatture potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate un indirizzo telematico presso il quale ricevere i documenti

È stato pubblicato ieri, 30 aprile 2018, l’atteso provvedimento che, in vista dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, definisce le nuove regole di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture e delle note di variazione, nonché il ruolo che gli intermediari possono assumere nel processo di fatturazione.
Con il medesimo provvedimento sono approvate anche le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevista dalla legge di bilancio 2018.

L’obbligo di emettere esclusivamente fatture in formato elettronico è stato disposto dalla legge di bilancio per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia (indipendentemente dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore).
Tuttavia, l’obbligo è stato previsto già a partire dal 1° luglio 2018 per alcune tipologie di operazioni (si veda “Niente targa nella fattura elettronica per la cessione del carburante” di oggi). Di qui l’esigenza di definire anticipatamente le nuove regole.

In attuazione dell’art. 1 comma 909 e ss. della legge di bilancio 2018, si stabilisce che la fattura elettronica (ordinaria o semplificata) è emessa esclusivamente in formato XML, mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio, e contiene le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72, nonché quelle delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento di ieri, oltre a eventuali informazioni facoltative.

La prima novità di rilievo è costituita dalle modalità di predisposizione del “file-fattura”. In base al provvedimento, i soggetti passivi IVA potranno emettere le fatture elettroniche mediante tre diversi servizi resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate:
– una procedura web;
– una “app” per dispositivi mobili;
– un software da installare su PC (ferma restando la possibilità di ricorrere a software privati nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento).

A ciò si aggiunge un servizio che consente ai fornitori in possesso di apposito lettore di acquisire automaticamente i dati del cessionario o committente il quale abbia ottenuto l’apposito QR-code reso disponibile dall’Agenzia.

Per quanto concerne la trasmissione, si conferma che essa può avvenire sia ad opera del soggetto obbligato all’emissione, sia per il tramite di un intermediario il quale può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati ex art. 3 del DPR 322/98.
Tali soggetti dovranno utilizzare uno dei seguenti canali di trasmissione:
– una PEC;
– i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (fra cui la procedura web e la nuova “app”);
– gli ulteriori canali di colloquio con il SdI che però richiedono il preventivo accreditamento (modello web service o sistema basato su protocollo FTP).

Anche le modalità di recapito della fattura presentano importanti novità. I soggetti passivi (eventualmente tramite intermediari abilitati) potranno comunicare all’Agenzia, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici. Esso è costituito da una PEC o da un “codice destinatario”.
In assenza dell’indicazione di tale indirizzo, l’emittente potrà indicare, a seconda dei casi, il codice destinatario o l’indirizzo PEC comunicati direttamente dal cessionario o committente.

Diversamente, per i destinatari non soggetti passivi IVA, ovvero soggetti al regime di vantaggio o al regime forfetario (esclusi, questi ultimi, dall’obbligo di emissione e accettazione delle fatture elettroniche), potrà essere indicato un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri. Peraltro, dal provvedimento si evince che tale modalità di trasmissione si applica anche per le fatture emesse verso i produttori agricoliin regime di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72.

In queste ultime ipotesi, così come nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SdI, o perché il destinatario non ha potuto attivare i canali standard di ricezione, il documento verrà reso disponibile in apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario.
Soltanto per le operazioni verso privati consumatori, l’emittente sarà tenuto a consegnare direttamente anche una copia informatica o analogica della fattura.

In caso di esito positivo dei controlli, la fattura si considera emessa. Tale circostanza è attestata dalle ricevute di consegna che vengono rilasciate dal SdI quando anche il recapito o la messa a disposizione della fattura abbiano avuto esito positivo. Si specifica, peraltro, che la data di emissione (ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità dell’imposta) coincide con quella indicata all’interno del file medesimo.

La data di ricezione, invece, (ai fini dell’individuazione dei termini per l’esercizio della detrazione IVA) coincide con:
– quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione;
– la data di presa visione della fattura sul sito dell’Agenzia qualora la fattura non sia stata recapitata al destinatario per cause tecniche non imputabili al SdI.
La fattura si considera non emessa qualora scartata dal sistema per mancato superamento dei controlli, nel qual caso al soggetto trasmittente viene recapitata una ricevuta di scarto entro 5 giorni (vengono eliminate le notifiche di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

In ultimo, si evidenzia che tutti i documenti emessi e ricevuti veicolati tramite SdI saranno consultabiliall’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia e, mediante sottoscrizione di apposito accordo di servizio da parte del soggetto passivo, potranno essere conservati ai sensi del DM 17 giugno 2014utilizzando il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.