Solo facoltativi i dati del veicolo un tempo presenti nella scheda carburante
A due mesi dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle cessioni di benzina o gasolio destinati all’autotrazione, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nella serata di ieri la circolare n. 8, nella quale sono contenuti numerosi chiarimenti in merito al nuovo adempimento.
La novità, che interesserà anche i subappalti pubblici, cui è fatto cenno nel documento di prassi, è stata introdotta al fine di contrastare i fenomeni di frode IVA nel settore dei carburanti per autotrazione, che si verificano dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva.
Per questo motivo, spiega l’Agenzia, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e simili. In relazione alle cessioni di queste tipologie di carburante (diverse da quelle per autotrazione), la spesa potrà essere documentata “con le modalità finora in uso”.
Quanto al contenuto della fattura elettronica (dovendosi far riferimento agli articoli 21 e 21-bis del DPR 633/72), tra gli elementi obbligatori non risultano la targa o altro estremo identificativo del veicolo, come era, invece, previsto per la “scheda carburante”. Sarà comunque possibile inserire tali informazioni nel documento, utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. Ciò garantirà in ogni caso la possibilità di ricondurre la spesa ad un determinato veicolo, elemento utile per la deducibilità ai fini delle imposte dirette.
Si segnala, inoltre, che la fattura dovrà necessariamente essere emessa in formato elettronico, anche qualora, oltre al carburante, siano presenti altri beni o servizi, come, ad esempio, quelli di manutenzione, riparazione, lavaggio, ecc…
Il documento di prassi conferma come le novità che si renderanno applicabili dal prossimo 1° luglio non incidano sulla possibilità di emettere fattura differita nell’ambito delle cessioni dei carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da documento di trasporto o da altro documento idoneo all’identificazione dei soggetti fra i quali è effettuata l’operazione ai sensi del DPR 472/96.
Altra precisazione contenuta nella circolare n. 8 del 30 aprile ha riguardato i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 6 luglio 2011 n. 98) e nel regime “forfetario” (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014 n. 190) per i quali resteranno pienamente efficaci le “vecchie” regole e, quindi, non troverà applicazione l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Nel documento di prassi si rinvia inoltre al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, anch’esso emanato nel tardo pomeriggio di ieri, segnalando che, con riferimento alla conservazione delle fatture, “per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle Entrate” (si veda anche “Approvate le nuove regole per la fatturazione elettronica tra «privati»” di oggi).
Nella circolare è poi dedicata un ampio spazio agli strumenti di pagamento. La legge di bilancio 2018 ha introdotto specifiche disposizioni in tema di detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei carburanti e di deducibilità dei relativi costi, subordinando le stesse all’utilizzo di specifici mezzi di pagamento individuati dalla legge o rimessi alla determinazione dell’Agenzia delle Entrate, che ha, in tal senso provveduto, attraverso il provvedimento del 4 aprile 2018 n. 73203.
Si tratta, in particolare, degli assegni, bancari e postali, circolari e non, dei vaglia cambiari e postali e dei mezzi elettronici previsti all’art. 5 del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82. Interessante, poi, la precisazione dell’Agenzia, secondo cui “non può negarsi l’idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa”. In presenza degli altri elementi previsti dal TUIR (inerenza, competenza, congruità), sarà consentita, quindi, la deduzione anche ai fini delle imposte dirette.
Con riguardo poi ai contratti di “netting”, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’obbligo di pagamento con queste modalità all’atto della cessione/ricarica non necessariamente si accompagna a quello di fatturazione elettronica.
In linea con giurisprudenza (cfr. sentenza 21 febbraio 2006, causa C-419/02) e normativa (cfr. direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 27 giugno 2016 n. 2016/1065) della Ue, è stata operata una distinzione fra “buono monouso” e “buono multiuso”.
In sostanza, utilizzando l’esempio dell’Agenzia, andrà necessariamente documentata con fatturazione elettronica l’operazione che vede la compagnia petrolifera emettere buoni carburante, carte, ricaricabili o meno, o altri strumenti che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto di distribuzione gestito dalla stessa compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti.
Al contrario, se il buono o la carta danno modo di rifornirsi presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, si sarà in presenza di un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo, e, conseguentemente, ad obbligo di fatturazione in forma elettronica.