Per le gravi patologie si può fare riferimento all’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del lavoro

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circolare n. 5/2018, ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alle erogazioni per il welfare aziendale.
La lettera f-quater) dell’art. 51 comma 2 del TUIR, introdotta dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ovvero il rischio di gravi patologie.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio ha chiarito che in base a tale disposizione non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo i contributi e i premi versati per le polizze “Long Term Care” e “Dread Disease”, ovvero per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi.

La circolare n. 5 precisa che sono riconducibili alla prima tipologia le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente (le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2 comma 2 lett. d) n. 1 e 2 del DM 27 ottobre 2009), che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza. Appartengono, invece, alla seconda categoria (Dread Disease) le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi.
Con riferimento alle “gravi patologie”, secondo l’Agenzia delle Entrate si può fare riferimento all’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del lavoro, di cui all’art. 139del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, elenco pubblicato con DM 18 aprile 1973 e da ultimo aggiornato con DM 10 giugno 2014.

Viene, inoltre, chiarito che, dato l’utilizzo dei termini “contributi e premi” senza altra specificazione, la lett. f-quater) trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i contributi siano versati a enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art.  51 del TUIR o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe, nonché a enti bilaterali.
L’Agenzia evidenzia poi che le prestazioni di cui alla lett. f-quater) possono essere rese anche a fronte dei contributi versati ai sensi della precedente lett. a) dell’art. 51, alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
Considerato che, ai sensi di quest’ultima disposizione, i contributi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per “un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20”, affinché non operi il predetto limite è necessario che le casse contabilizzino separatamente i contributi ricevuti dal datore di lavoro per le prestazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie.

Escluse le prestazioni in favore dei familiari

Quanto alle condizioni per fruire del beneficio, viene precisato che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i contributi versati ai sensi della lett. f-quater) si realizza sempreché gli stessi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari. Pertanto, laddove la polizza garantisca prestazioni sia al dipendente che ai familiari, occorrerà scorporare la quota riferita alla posizione dei familiari.
Resta fermo che per tale ipotesi potrebbe trovare applicazione l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del comma 3 dell’art. 51, in base al quale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro” o ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) alle condizioni e nei limiti previsti da tale disposizione.
Altra condizione da rispettare ai fini della non concorrenza al reddito dei premi o contributi in esame è costituita dalla circostanza che il versamento del premio o del contributo venga eseguito dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti.

La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente esclude in ogni caso che in relazione ai premi versati sia possibile fruire della detrazione d’imposta prevista dall’art. 15 comma 1 lett. f) mentre, viceversa, il concorso alla formazione del reddito dei premi relativi alla posizione dei familiari, se a carico, consente di fruire della citata detrazione d’imposta relativamente ai premi aventi le caratteristiche previste dalla norma richiamata.