Ciò a condizione che la deducibilità dell’imposta determini un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio

Lo schema di decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo, predisposto in attuazione dell’art. 1, comma 7 della L. 106/2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, introduce alcune disposizioni che integrano e in parte modificano il DLgs. 112/2017, di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lett. c) dell’appena citata legge.

Fra le novità di particolare interesse, si segnala innanzitutto l’art. 2, che modifica parzialmente la disciplina delle imprese sociali di inserimento lavorativo di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del DLgs. 112/2017; si tratta delle imprese sociali che occupano per almeno il 30%: lavoratori molto svantaggiati; persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora.
Nel conteggio di tale limite, i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo e, nella nuova versione, anche per più di 24 mesi dall’assunzione. Oltre il limite dei 24 mesi, i lavoratori non possono più considerarsi svantaggiati e, quindi, sono esclusi dal computo del predetto limite.

Altre novità riguardano, in particolare, le cooperative sociali, per ciò che concerne i ristorni assegnati ai soci (art. 3 dello schema di DLgs.) e la disciplina su trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda (art. 5).
In materia di lavoro, vengono poi introdotte modifiche in relazione alle limitazioni retributive dei lavoratori (art. 6) e viene limitato l’impiego di volontari nelle imprese sociali, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 13 del DLgs. 112/2017.
Ancora, viene portato da 12 a 18 mesi il termine per l’adeguamento degli statutidelle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017, ossia il 20 luglio 2017.

Sul fronte fiscale, l’art. 8 dello schema di decreto interviene sostanzialmente sulle misure di sostegno dell’impresa sociale previste dall’art. 18 del DLgs. 112/2017. Il nuovo primo comma prevede la non imponibilità delle somme destinate al contributo per l’attività ispettiva, nonché degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva. L’utilizzo delle riserve a copertura di perdite non comporta la decadenza dal beneficio, a condizione che non si proceda a distribuzioni di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
Si evidenzia che nella nuova formulazione risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili, compresa la destinazione ad aumento gratuito di capitale di cui all’art. 3, comma 3 del DLgs. 112/2017, originariamente esclusa.

Il nuovo comma 2, integralmente modificato, stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi dovute in conseguenza di variazioni fiscali, a condizione che la deducibilità dell’imposta determini un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio.

Viene semplificata anche la disciplina degli investimenti agevolati nel capitale delle imprese sociali di cui al terzo e quarto comma dell’art. 18 del DLgs. 112/2017.

Semplificati gli investimenti agevolati nel capitale delle imprese sociali

La nuova formulazione del comma 3 prevede una detrazione IRPEF pari al 30% delle somme investite nel capitale di imprese sociali che abbiano ottenuto tale qualifica da non più di cinque anni (in luogo dei precedenti 36 mesi), a condizione che i versamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore del DLgs. 112/2017 (20 luglio 2017).
L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena la decadenza dal beneficio.
La nuova formulazione del comma 4 prevede un’analoga deduzione del 30% ai fini IRES, con l’unica differenza che l’investimento massimo deducibile non può eccedere l’importo di 1.800.000 euro.

Il nuovo comma 5 prevede poi che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applichino anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura a favore di fondazioniche abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.