L’AIDC Milano ha partecipato alla fase di pubblica consultazione formulando osservazioni sugli schemi delle disposizioni attuative
L’AIDC Milano ha raccolto in un documento, datato 15 marzo 2018, alcune osservazioni relative alle disposizioni attuative in tema di transfer pricing, le cui bozze sono state poste in consultazione fino al 21 marzo.
Il documento è suddiviso in due sezioni:
– la prima concernente lo schema di decreto ministeriale richiamato dall’art. 110 comma 7 del TUIR;
– la seconda riguardante lo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art. 31-quaterdel DPR 600/73, recante la disciplina attuativa della procedura per il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione del reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dallo Stato estero.
Nello specifico, l’Associazione sottolinea l’opportunità di chiarire la portata del richiamo a un concetto “ampio” di controllo effettuato dall’art. 2 del suddetto schema di decreto; in merito ai metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento (art. 4 dello schema) si suggerisce una modifica che consenta di allineare il testo della norma alle direttive OCSE che esprimono un’applicazione preferenziale, e non un vero e proprio obbligo di applicazione dei metodi tradizionali e del CUP.
Si propone altresì di procedere alla revisione dell’art. 5 dello schema di decreto, relativo all’aggregazione delle operazioni ai fini dell’analisi di comparabilità, in modo da estendere il concetto di “aggregazione” anche ai casi in cui vi sia una pluralità di operazioni dello stesso tipo (ad esempio, cessioni di beni) od operazioni interconnesse per ragioni economiche e aziendali (ad esempio, cessioni di beni e prestazioni di servizi), in quanto accomunate da profili funzionali fra loro corrispondenti e anche se compiute dall’impresa verso controparti correlate differenti.
Sempre secondo l’Associazione, ai fini dell’identificazione dell’intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza (art. 6 dello schema di decreto), dovrebbe essere ammesso l’utilizzo di più metodi, anziché di uno solo, per la valutazione delle transazioni in base alle circostanze che ne determinino l’opportunità, posto che l’adozione di un unico metodo potrebbe non essere adatto ad analizzare propriamente una determinata transazione; andrebbe inoltre chiarito che il concetto di valori è conforme al principio di libera concorrenza in ogni suo punto.
Si evidenzia poi l’opportunità di consentire all’impresa di produrre evidenze oggettive volte a dimostrare che, nelle particolari circostanze del caso, il posizionamento dell’indicatore finanziario al di fuori dell’intervallo di valori di libera concorrenza sia obiettivamente motivato e in grado di ottemperare al principio di libera concorrenza.
La seconda sezione del documento dell’AIDC Milano, dedicata allo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate previsto dall’art. 31-quater comma 1 lett. c) del DPR 600/73, suggerisce alcune modifiche volte a consentire agli Uffici di verificare la definitività della rettifica in aumento operata dall’autorità fiscale estera, anche ed eventualmente in una fase successiva rispetto alla presentazione dell’istanza, la quale sarebbe inammissibile qualora il contribuente non produca alcun documento o informazione circa la dimostrazione della definitività della rettifica; tale prova dovrebbe essere fornita con modalità non vincolanti e non necessariamente riconducibili alla certificazione dell’autorità fiscale estera.
Ulteriori proposte di modifica attengono l’individuazione del termine e delle modalità di conclusione dellaprocedura anche in caso di sospensione della stessa per l’attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale.
Si richiede altresì che il provvedimento identifichi gli elementi che possano giustificare il rigetto dell’istanza e che, viceversa, a fronte dell’accoglimento dell’istanza, le rettifica definitiva operata nello Stato estero conduca a una variazione in diminuzione della base imponibile nazionale, in modo da ricomprendere, ad esempio, anche l’ipotesi in cui, per il periodo di imposta in cui valgono gli effetti della rettifica operata all’estero e per i quali competerebbe il rimborso dell’imposta, il soggetto italiano presenti una perdita fiscale.
Da ultimo, si propone di individuare nell’ufficio Cooperative compliance della Direzione Centrale Accertamento l’unico interlocutore dei soggetti che rientrano nel regime dell’adempimento collaborativo.