Per la Ragioneria dello Stato, l’obbligo di verifica sussiste anche per i pagamenti a seguito di ottemperanza
Ieri è stata pubblicata la circolare n. 13 della Ragioneria generale dello Stato, in cui vengono affrontati diversi aspetti applicativi del blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73.
Rammentiamo che, ai sensi di tale norma, le Pubbliche Amministrazioni, intendendosi per tali quelle di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000 euro (detto limite, per effetto della L. 205/2017, opera dallo scorso 1° marzo, prima era di 10.000 euro), inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro.
Per prima cosa, nella circolare si evidenzia che l’obbligo di verifica sussiste per gli enti pubblici economici (ad esempio i consorzi di sviluppo industriale), ma non per le fondazioni e le associazioni fondate e costituite da soggetti pubblici, salvo abbiano personalità giuridica di diritto pubblico.
Di particolare interesse si profila il chiarimento relativo allo split payment. Nella pregressa circolare n. 22 del 2008 si era specificato che la soglia dei 10.000 euro (allora vigente) andava calcolata al lordo dell’IVA, in quanto imposta che andava corrisposta alla controparte privata per effetto della rivalsa. Ora, proprio in ragione dello split payment, il tributo è versato dalla Pubblica Amministrazione all’Erario e non più al cedente, dunque la soglia deve essere computata al netto dell’IVA.
Risulta un po’ censurabile, se si circoscrive il discorso ai processi tributari (argomento non espressamente trattato nella circolare), il chiarimento in tema di pagamenti da eseguire a seguito di giudizio di ottemperanza.
Secondo la circolare, vero è che l’obbligo di pagamento deriva da giudicato, ma ciò non toglie che si debba effettuare la verifica del 48-bis, derivante da fonte del diritto primaria (in senso contrario per il processo tributario, Cass. 4 maggio 2016 n. 8846).
Poi, se il pagamento va eseguito nei confronti degli eredi del beneficiario, la soglia dei 5.000 euro va calcolata nei confronti degli eredi separatamente considerati, verificando che le somme spettanti a ciascuno non superino detto valore.
Nel caso del mandato con rappresentanza, la verifica va eseguita solo nella sfera giuridica del mandante e non anche del mandatario, visto che il primo è l’unico beneficiario, a prescindere dai rapporti che sussistono tra mandante e mandatario.
Per il difensore distrattario delle spese ex art. 93 c.p.c., esso, secondo l’interpretazione dominante, diviene creditore diretto della controparte, quindi è nei confronti del difensore stesso che va eseguita la verifica dell’art. 48-bis del DPR 602/73. Non così se il difensore ha solamente la procura all’incasso.
Interessante appare il caso in cui ci sia, ad opera del subappaltatore o dell’affidatario, una inadempienza contributiva concernente i lavoratori dipendenti che obbliga, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DLgs. 50/2016, la stazione appaltante (quindi la Pubblica Amministrazione) a provvedere direttamente al versamento trattenendo l’importo dal certificato di pagamento, con intervento sostitutivo. La verifica, in tal caso, va eseguita con riferimento all’importo del pagamento che residua dopo l’intervento sostitutivo.
Si pone, come già avvenuto con la circolare n. 22 del 2008, particolare attenzione all’eventuale artificioso frazionamento del debito: non hanno quindi effetto, ai fini della soglia dei 5.000 euro per la verifica, le istanze del beneficiario volte a diluire nel tempo il credito a fronte di un credito unitario. Del pari, non hanno rilevanza i pagamenti frazionati in presenza di un’unica liquidazione, ad esempio per motivi di cautela in ragione di prestazioni o forniture non pienamente soddisfacenti.
Infine, si afferma, richiamando la sentenza n. 15017 del 2017, che l’intervenuto art. 48-bis del DPR 602/73 non ha comportato il venir meno del generale fermo amministrativo dell’art. 69 del RD 2440/1923.