I dati dovrebbero essere comunicati quando l’operazione è soggetta all’obbligo di fatturazione

È fissato per venerdì 6 aprile il termine per la trasmissione della comunicazione dati fatture relativa al secondo semestre 2017, nonché delle comunicazioni correttive del primo semestre dell’anno.
A più riprese, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione e trasmissione dei dati, anche con la pubblicazione delle risposte alle FAQ.
Ciononostante, restano da chiarire alcuni aspetti riguardanti la comunicazione dei dati relativi a particolari tipologie di operazioni. Un esempio è quello delle operazioni prive di corrispettivo.

Si ricorda, in primis, che l’art. 21 del DL 78/2010 impone ai soggetti passivi IVA di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture e delle bollette doganali ricevute e registrate nel semestre, nonché delle relative note di credito o di debito.
Per effetto delle semplificazioni introdotte dall’art. 1-ter del DL 148/2017, inoltre, è ora possibile comunicare anche i dati dei documenti riepilogativi di cui all’art. 6 commi 1 e 6 del DPR 695/96, utilizzati per la registrazione “cumulativa” delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro (importo che, come recentemente ribadito, deve essere considerato al lordo dell’imposta).

Nessun chiarimento specifico è stato fornito, invece, riguardo alle cessioni gratuite. Tali operazioni, se riferite a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72), si qualificano come rilevanti ai fini IVA e sono soggette all’obbligo di fatturazione.
In tal caso, il soggetto passivo può emettere la fattura nei confronti del cliente indicando che la stessa non è da pagare, oppure che è da pagare soltanto l’imposta.
Qualora non venga esercitata la rivalsa, inoltre, può essere emessa un’autofattura per ciascuna cessione ovvero un’autofattura riepilogativa delle cessioni effettuate in un mese, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”.

In alternativa al metodo appena descritto, è anche possibile adempiere l’obbligo di certificazione mediante apposita annotazione sul registro degli omaggi (C.M. 27 aprile 1973 n. 32).
Tenendo conto del dato letterale dell’art. 21 del DL 78/2010 che, nel definire l’oggetto della comunicazione, dà rilievo all’elemento cartolare, comprendendo, dunque, i soli dati delle operazioni documentate da fattura, potrebbe giungersi alla conclusione che debbano escludersi dal nuovo “spesometro” le operazioni per le quali è stata effettuata la sola annotazione sul registro degli omaggi.
Occorre però considerare che l’emissione dell’autofattura e l’annotazione sul registro degli omaggi costituiscono due modalità di certificazione fra loro alternative, potendo il soggetto passivo optare liberamente per l’una o per l’altra.

Pertanto, in un’ottica prudenziale, pur in assenza di specifici chiarimenti, potrebbe ritenersi opportuno includere nella comunicazione periodica i dati delle cessioni gratuite sia nel caso in cui sia stato emesso il documento, sia nel caso in cui sia stata effettuata la sola annotazione sul registro degli omaggi. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, per quanto residuale, risultando assenti alcuni dei dati oggetto di comunicazione (es. numero del documento), l’Agenzia delle Entrate dovrebbe prevedere modalità semplificate di compilazione.
Sono invece escluse dalla comunicazione le cessioni gratuite di beni che non formano oggetto dell’attività d’impresa, in quanto non soggette ad IVA (a meno che il documento sia stato emesso su base volontaria).

Sotto il profilo operativo, i dati delle cessioni gratuite documentate da autofattura dovrebbero confluire nella sezione delle fatture attive. Infatti, i documenti in questione non sono emessi dal soggetto IVA in qualità di cessionario (a fini di regolarizzazione), ma in qualità di cedente, e registrati sul registro IVA delle vendite, ex art. 23 del DPR 633/72.
Per quanto concerne, poi, i dati del cessionario, si ricorda che, ai fini del “vecchio” spesometro, era stato stabilito che, in caso di emissione di un’autofattura per omaggi, il campo codice fiscale della controparte doveva essere valorizzato con la partita IVA del cedente.
In mancanza di nuovi chiarimenti in relazione all’aspetto appena evidenziato, potrebbero ritenersi applicabili le indicazioni già fornite con riguardo al precedente adempimento.

Si osserva, infine, che, in caso di emissione di un’autofattura riepilogativa degli omaggi effettuati nello stesso mese, non dovrebbero sorgere dubbi in merito alla possibilità di comunicare i dati delle singole operazioni “cumulativamente”. A favore di tale interpretazione depone, peraltro, la circostanza che, per le fatture di modesto importo registrate ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 6 del DPR 695/96, è stata ammessa la comunicazione dei dati del solo documento riepilogativo.