La prescrizione non decorre dalla presentazione della domanda del contribuente
Con la sentenza n. 1543 del 22 gennaio 2018, la Cassazione affronta il tema controverso del momento in cui ha inizio il decorso del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione tributaria di rimborso del credito (nella specie, IRAP), nelle forme del ricorso alla Commissione tributaria.
Per la Suprema Corte, la prescrizione del diritto al rimborso (art. 2946 c.c.) inizia a decorrere non dal momento in cui è stata formulata l’istanza di rimborso di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92, ma dal distinto termine in cui il diritto può essere fatto valere (in giudizio), secondo i principi civilistici di cui all’art. 2935 c.c.
Ne consegue che, presentata l’istanza nei termini di decadenza, il dies a quo per l’azione di rimborso, anche in applicazione della regola del computo ex numeratione dierum (art. 155 c.p.c.), inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui può dirsi conclusa la fase amministrativa con un provvedimento formale di diniego esplicito al rimborso, ovvero dopo l’inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione, con provvedimento implicito che assumerà la forma del silenzio-rifiuto.
Nel caso che ci occupa il contribuente, dopo avere presentato nel 2002 la domanda di rimborso per crediti IRAP, alla quale seguiva il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, impugnava il provvedimento tacito nel 2012. La sentenza in commento si segnala per avere affrontato un caso “peculiare” in cui il ricorso avverso il silenzio-rifiuto era stato proposto nella stessa data in cui era maturato il silenzio-rifiuto, con un “ritardo” di dieci anni.
L’art. 21 comma 2 del DLgs. 546/92 stabilisce che la tutela processuale del rimborso d’imposta deve essere preceduta da una fase amministrativa ineludibile – presupposto di esigibilità del credito – che si sostanzia nella presentazione di una istanza all’Amministrazione entro i termini di decadenza stabiliti nelle leggi d’imposta.
In mancanza di referenti normativi diretti a scansionare i termini decadenziali, troverà applicazione il termine biennale, che decorre dal giorno in cui si è verificato il versamento o, se successivo, il presupposto per la restituzione.
Nel disciplinare le liti di rimborso (art. 19 comma 1 lett. g) del DLgs. 546/92), il comma 2 dell’art. 21 sopra richiamato dispone espressamente che, in caso di inerzia dell’Amministrazione, ossia nelle ipotesi come quelle in esame di “silenzio-rifiuto”, il ricorso può essere proposto “dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione”, fino a quando il diritto di restituzione non è prescritto (secondo il combinato disposto di cui agli artt. 2935 e 2946 c.c.).
La lettera della norma appare chiara e non necessita di interpretazione, così come la sua ratio è evidente: ferma restando la necessaria presentazione dell’istanza nei termini decadenziali, il dies a quo per la proposizione del ricorso coincide con il giorno successivo a quello in cui si è concluso negativamente il procedimento amministrativo di rimborso (per chiarezza, si dirà, 90 giorni + uno) ed entro il termine decennale di prescrizione.
Va osservato, altresì, che alla medesima conclusione si perviene applicando le regole generali contemplate nel codice di procedura civile, e in particolare nell’art. 155 c.p.c., a norma del quale, ai fini del computo dei termini, verrà escluso il giorno in cui è stato compiuto l’atto “che ha prodotto l’effetto giuridico”, che costituisce così il punto temporale di riferimento. Nel caso in esame, esso coincide con il giorno in cui è maturato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione.
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