Rimane possibile la trasmissione su base trimestrale laddove più favorevole
Con il decreto collegato alla legge di bilancio (art. 1-ter del DL 148/2017), è stata riconosciuta la facoltà per i soggetti passivi IVA di effettuare la comunicazione delle fatture trasmettendo i dati con cadenza semestrale.
L’opportunità riguarda sia gli obblighi di comunicazione fissati dall’art. 21 del DL 78/2010, sia le comunicazioni eseguite su base opzionale in virtù del regime di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (tale aspetto è stato chiarito nel corso di Telefisco 2018).
La semplificazione in argomento concerne il solo anno d’imposta 2018, giacché per l’anno 2019 le comunicazioni saranno abolite in ragione del sopravvenire degli obblighi generalizzati di fatturazione elettronica.
Per chi si avvale della trasmissione dei dati su base semestrale, i termini di invio per il 2018 sono, dunque, così previsti:
– il 1° ottobre 2018, per i dati relativi al primo semestre (il termine ordinario del 16 settembre è stato differito al 30 settembre ai sensi dell’art. 1 comma 932 della L. 205/2017 e il 30 settembre 2018 è un giorno festivo);
– il 28 febbraio 2019, per i dati relativi al secondo semestre.
Come indicato nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 e nel comunicato stampa del 5 febbraio 2018, è comunque possibile l’invio dei dati con cadenza trimestrale anche per il 2018, laddove ciò fosse preferibile per il soggetto passivo. Si pensi, ad esempio, all’opportunità di verificare trimestralmente la corrispondenza dei dati delle fatture emesse e ricevute rispetto alla comunicazione dei dati delle liquidazioni, dovuta su base trimestrale anche per il 2018.
Fatte queste premesse, ci si interroga sulle modalità attraverso le quali esprimere la facoltà di invio dei dati su base semestrale.
Sulla base del tenore letterale della norma che ha previsto tale facoltà, e in assenza di ulteriori specificazioni nel provv. Agenzia delle Entrate n. 29190/2018, si è del parere che sia sufficiente il comportamento concludente da parte del soggetto passivo, non rientrando la suddetta facoltà nella disciplina delle opzioni tributarie di cui al DPR 442/97.
D’altra parte, nessuna specifica modalità di opzione è stata contemplata nel modello IVA 2018 e sarebbe del tutto irragionevole che ciò venisse invece previsto nel modello IVA successivo i cui termini di invio scadono il 30 aprile 2019.
In breve, in assenza della ricezione dei dati relativi al primo trimestre 2018 alla data del 31 maggio 2018 (termine ordinario ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DL 78/2010), l’Agenzia delle Entrate non richiederà l’invio della comunicazione al contribuente ma attenderà ancora il termine del 1° ottobre 2018 per verificare la posizione con riferimento all’intero primo semestre dell’anno.
Va ricordato che, sebbene nessuna specifica opzione risulti dovuta per l’invio semestrale dei dati delle fatture, era invece necessario l’esercizio di un’apposita opzione per avvalersi del regime di favore di comunicazione dei dati ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale consente tra l’altro la riduzione dei termini per l’accertamento da 5 a 3 anni (sempreché tutti i pagamenti oltre 30 euro risultino tracciati).
Detta opzione, per l’anno d’imposta 2018, avrebbe dovuto essere esercitata entro il 2 gennaio 2018 (primo giorno feriale successivo al 31 dicembre 2017), come stabilito dal punto 3.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 182070/2016. Nessuna opzione è invece richiesta da parte di coloro che già avevano aderito al regime per il 2017, essendo l’opzione di durata quinquennale.
Nel modello REDDITI per il 2018, infine, si dovrà attestare il possesso dei requisiti per le agevolazioni che il DLgs. 127/2015 consente in virtù dell’opzione esercitata per l’anno d’imposta 2018.